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BLACK-OUT. LA RICHIESTA DI RIMBORSO FORFETTARIO E' FATTIBILE: LA PREVEDE LA STESSA ENEL
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Comunicato 
29 settembre 2003 0:00
 

Firenze, 29 settembre. Il presidente dell'Autorita' per l'Energia, Pippo Ranci, rispondendo ad alcuni giornalisti che gli chiedevano sui possibili rimborsi agli utenti per il black-out di domenica 28 ha detto "Nella disciplina internazionale non ci sono previsioni di indennizzo per eventi di questa dimensione"
. Risolto il problema? Non ci sembra. Perche' la "Carta del Servizio elettrico" dell'Enel, invece, lo prevede esplicitamente. A questo link si puo' trovare la Carta
clicca qui
e la stessa Enel, da noi interpellata, ha confermato l'esistenza di questa norma, ma si e' difesa dicendo che non essendo stati loro a provocare il danno, ma il Gestore di rete, era a quest'ultimo che bisognava rivolgersi. Non abbiamo interloquito piu' di tanto, perche' e' elementare che l'utente il contratto lo ha stipulato con l'Enel e non con il Gestore, per cui, in caso di disservizio, e' all'Enel che deve chiederne conto, ed eventualmente l'Enel puo' rifarsi sul Gestore (se acquisto una penna in cartoleria e l'inchiostro e' secco, a chi chiedo il rimborso? Alla ditta produttrice o alla cartoleria? Ovviamente a quest'ultima).
Quindi se il prof. Ranci ritiene che non esistono norme del genere nella disciplina internazionale, e' bene che sappia che il monopolista italiano lo aveva previsto. E non capiamo perche' l'utente non debba rivalersi, o forse vige sempre l'abitudine che a fronte di incapacita' di gestione o malfunzionamento dei servizi o dei prodotti, l'unico a farne le spese deve essere il cittadino utente e consumatore? Sembra che l'Autorita' ci dica questo, ma noi ovviamente, confortati dalla norma, continuiamo con il consiglio gia' diffuso: raccomandata A/R entro 30 giorni dall'evento al proprio gestore (Enel, Acea, Aem, etc..), per chiedere il rimborso forfettario di 25,82 euro in quanto si e' trattato di una interruzione per guasto superiore ai 90 minuti, chiedendo l'accredito sulla bolletta successiva e di averne conferma entro 15 giorni dall'arrivo della raccomandata stessa, minacciando in alternativa le vie legali. Richiesta a cui si puo' aggiungere, in caso ci fossero danni e si fosse in grado di documentarli, la richiesta di risarcimento degli stessi. Qui il facsimile: clicca qui
Vincenzo Donvito, presidente Aduc
Pubblicato in:
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