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CASSAZIONE: NULLE LE MULTE DEGLI AUSILIARI DEL TRAFFICO SULLE AUTO IN SOSTA NELLE CORSIE PREFERENZIALI

Comunicato ·

Firenze, 19 Settembre 2006. Un'altra sentenza in materia di competenza degli ausiliari del traffico. La Cassazione, con pronuncia del 18 agosto scorso, ha chiarito la normativa vigente, in particolare dettando limiti precisi alle possibilita' di elevare multe in zone non adibite al loro controllo.
La legge 127 del 1997, art. 17 comma 132 e l'art. 68 della legge 488 del 1999, stabilisce che le funzioni di detti ausiliari sono limitate alle aree oggetto di concessione e agli spazi necessari alle manovre dei veicoli che vi sono parcheggiati. Non possono invece venir loro delegate, da parte del Comune, le funzioni relative alle aree di transito adibite al trasporto pubblico, quali quelle di elevare multe ai contravventori del divieto di sosta nelle corsie preferenziali, che al contrario possono esser elevate unicamente al personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone (art. 17 comma 133 della stessa legge), nelle forme previste dalla legge 142 del 1990 (art. 22 e 25).
Insomma, sono impugnabili al giudice di pace le multe per la sosta vietata nelle suddette corsie laddove non siano state elevate dagli appositi agenti accertatori dipendenti delle aziende di trasporto pubblico. In poche parole: "ciascuno il suo".
La sentenza della Cassazione ha il pregio di far chiarezza in una materia dal travagliato iter normativo e di difficile districabilita' per il singolo consumatore. Ed ha il pregio, proprio perche' emessa dall'organo che dovrebbe uniformare le interpretazioni del nostro diritto, di far da guida ai numerosi giudici di pace che spesso sono altrettanto disorientati.

Claudia Moretti, legale Aduc
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