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COSTI DI TRASFERIMENTO TITOLI: OMBUDSMAN CONDANNA LA BANCA DI LEGNANO
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Comunicato 
24 maggio 2007 0:00
 

Firenze, 24 maggio 2007. Lo scorso 15 maggio, l'Ombudsman bancario ha condannato la Banca di Legnano -gruppo Bpm- a rimborsare al cliente la somma di 550 euro addebitata come costo per il trasferimento titoli in occasione dell'estinzione del rapporto.

E' importante perche' l'Ombudsman bancario ribadisce l'illegittimita' del comportamento di alcune banche, nonostante la nota dello scorso 21 febbraio emanata dal ministero per lo Sviluppo Economico che ha chiarito alcuni aspetti dell'art.10 del decreto Bersani di luglio 2006 (decreto legge 223/06 convertito nella legge 248/2006) entrato in vigore il 12 agosto 2006. Questo art. 10 prevede che il cliente ha sempre facolta' di chiudere il conto senza penali e spese di chiusura; questo in tutte le ipotesi di recesso del contratto, anche se diverse dal recesso a fronte di modifiche unilaterali.

Chiunque si fosse visto addebitare somme non dovute, quindi, puo' prima reclamare presso la banca e poi, in caso di risposta negativa o assente, rivolgersi all'ombudsman bancario con le modalita' indicate a questo link: clicca qui

Giuseppe D'Orta, consulente Aduc per la tutela del risparmio
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