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GESTORI ADSL. ILLEGALE BLOCCARE SISTEMATICAMENTE P2P, SKYPE ED ALTRI PROGRAMMI
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Comunicato 
3 gennaio 2008 0:00
 

Firenze, 3 Gennaio 2008. Ci giungono sempre piu' segnalazioni su come alcuni gestori telefonici stiano bloccando l'accesso ad alcuni protocolli Internet, come ad esempio il Peer-to-Peer (P2P). In altre parole, durante parte della giornata, per gli utenti e' impossibile accedere a specifici siti e programmi. Per i gestori, questa pratica e' necessaria per evitare un eccessivo intasamento della rete nelle ore di punta, intasamento causato da pochi ma che colpisce tutti gli utenti.
Se porre limiti alla banda e' legittimo per gestire problemi di traffico della rete (sempre che non si violi il minimo garantito dal contratto), bloccare specificamente un particolare software/sito e' illegale. Ad esempio, guardare un programma RaiTv in streaming puo' richiede molta piu' banda di quella necessaria a diverse modalita' d'uso di P2P. Se lo scopo e' davvero quello di limitare la banda per tutti affinche' sempre tutti ne possano usufruire, perche' non limitare anche l'accesso al sito Internet della Rai o a qualsiasi altro sito/programma pesante? In breve, il gestore ha il diritto ed anche il dovere di gestire il traffico, ma lo deve fare secondo criteri di obiettivita', trasparenza, non discriminazione e proporzionalita'.Altrimenti, si e' di fronte ad una triplice violazione:
1. Violazione del Codice delle comunicazioni elettroniche. I gestori di Adsl non dovrebbero avere la facolta' di limitare l'accesso a particolari siti o programmi -proprio come i gestori telefonici non possono imporci chi e quando chiamare, o i benzinai non possono dirci quale strada si puo' o non puo' percorrere. Offrire al gestore la possibilita' di censurare quello specifico software/sito/utente e' un principio pericoloso che mette a rischio il diritto alla liberta' di pensiero e alla sua diffusione protetto dalla Costituzione, nonche' dal Codice delle comunicazioni elettroniche (d.lgs. 259/2003). (1)
2. Violazione contrattuale. E' illegittima la pratica se le condizioni generali di contratto non prevedono specificamente il blocco del P2P o di altri programmi. Anche ove il contratto genericamente prevedesse una limitazione della banda in caso di intenso traffico sulla rete, il blocco esclusivo e mirato di P2P -certamente non l'unico protocollo a pesare sulla rete (si pensi alle videoconferenze tramite Voip, voice over Internet Protocol)- costituirebbe comunque violazione della legge.
3. Violazione della concorrenza. Un esempio su tutti. Negli Usa, Comcast -il secondo maggior gestore di Adsl- sta limitando l'accesso a programmi P2P, proprio come Tele2 ed altri gestori qui in Italia. Poiche' molte TV online usano il protocollo P2P, il comportamento di Comcast -che e' anche il piu' grande gestore di Tv via cavo- colpisce direttamente la concorrenza. Tale scenario potrebbe presto verificarsi anche in Italia. Con la scusa del troppo traffico, per esempio, Telecom Italia potrebbe rendere difficoltoso agli abbonati Alice Adsl l'utilizzo del protocollo Voip per telefonare ed effettuare videoconferenze tramite Internet, danneggiando cosi' altri operatori come Skype o Eutelia Voip.

Cosa fare. Consigliamo di intimare al gestore l'eliminazione dei filtri e fare richiesta di risarcimento del danno tramite raccomandata a/r di messa in mora:
clicca qui
E' consigliabile fare anche una segnalazione alle autorita' garanti della Concorrenza e del Mercato (clicca qui) e delle Comunicazioni (clicca qui).

Pietro Yates Moretti, consigliere Aduc
Ultimo miglio: clicca qui

Note:
(1) Codice delle Comunicazioni elettroniche (art. 4, comma 1): "La disciplina delle reti e servizi di comunicazione elettronica e' volta a salvaguardare, nel rispetto del principio della libera circolazione delle persone e delle cose, i diritti costituzionalmente garantiti di: a) liberta' di comunicazione; b) segretezza delle comunicazioni, anche attraverso il mantenimento dell'integrita' e della sicurezza delle reti di comunicazione elettronica; c) liberta' di iniziativa economica e suo esercizio in regime di concorrenza, garantendo un accesso al mercato delle reti e servizi di comunicazione elettronica secondo criteri di obiettivita', trasparenza, non discriminazione e proporzionalita'."
Pubblicato in:
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