testata ADUC
Gestori telefonici e recesso: le penali abolite da Bersani continuano ad essere addebitate. L'Agcom e' d'accordo?
Scarica e stampa il PDF
Comunicato di Domenico Murrone
9 marzo 2009 0:00
 
Salvo alcuni operatori mobili virtuali, nessun gestore telefonico non fa pagare le penali agli utenti in caso di recesso anticipato dal contratto. La legge 40/07 (decreto Bersani) e le linee guida dell'Agcom (1) hanno abolito le penali per utenti residenziali e professionali. I gestori allegramente lo ignorano, con costi esagerati. Ci sono le 'penali base', sui servizi 'elementari' come linea e Adsl, ma quando c'e' anche il noleggio di modem, telefono, decoder, ecc. i costi lievitano: Telecom Italia - 48/60 euro; Tiscali - 50; Wind - 40; Vodafone e Tele2 - 60; Fastweb - 49; Alpikom - 60; SiAdsl - 70,80; Ariadsl - 50; Teleunit - 79,9 o 99,9 per l'Adsl; Eutelia 48,48 euro.
I costi aumentano ulteriormente per aziende e professionisti. A puro titolo d'esempio:
Vodafone e utenti professionali, Vodafone MioBusiness Zero: in caso di recesso anticipato, e' previsto un corrispettivo una tantum di 100 euro per SIM. In caso di disattivazione dell'offerta Vodafone MioBusiness Tutto per iPhone, e' previsto un corrispettivo una tantum di 100 euro. In caso di disattivazione o di cambio piano, e' previsto anche un costo aggiuntivo per il telefono di 200 euro una tantum, piu' le rate residue del telefono.
Fastweb e micro imprese. Fastweb avra' diritto di ottenere dal Cliente, a titolo di corrispettivo del recesso ex art. 1373, 3 comma c.c. un importo pari alla somma degli Importi Mensili che, in base al Contratto stipulato, sarebbero maturati in suo favore sino alla scadenza del termine predetto. In tal caso, resta inteso che la disattivazione dei Servizi da parte di Fastweb avverrà entro 30 giorni, fatti salvi eventuali giustificati ritardi per motivi tecnici.
Per capire l'entita' della violazione, si veda questa pagina dell'Agcom clicca qui o i link che pubblichiamo in fondo (2).
Ma, contratti a parte, la realta' e' peggiore: i gestori non rispettano le loro stesse previsioni (gia' scorrette). Nelle segnalazioni che ci pervengono e che pubblichiamo nella rubrica "Cara Aduc" non mancano richieste fuori da ogni logica. Il classico esempio: piccola azienda attiva 5 linee telefoniche, dopo mesi e mesi il servizio non e' ancora attivato, l'impresa disdice il contratto, il gestore invia una richiesta di penali di centinaia e centinaia di euro.
La chicca di 3 Italia. Non abbiamo citato finora uno dei piu' importanti gestori: 3 Italia. Sul loro sito si trova, non senza difficolta', il documento riepilogativo dell'offerta prescelta, come previsto dall'Agcom
clicca qui
Il documento che si apre e' scritto in caratteri piccolissimi, ma la tabella 1 -che riporta le penali/costi di disattivazione- e' addirittura illeggibile. Provare per credere.
Chiediamo all'Agcom: tali livelli di costi sono in linea con le sue stesse previsioni? (3)

 
(1)clicca qui
(2) Link condizioni economiche di diversi gestori
clicca qui
clicca qui
clicca qui
clicca qui
clicca qui
clicca qui
clicca qui
clicca qui
clicca qui
clicca qui
clicca qui
clicca qui
clicca qui
(3)Estratto delle linee guida dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni
Dalla semplice lettura del contratto l'utente deve poter conoscere anche le eventuali spese richieste per l'esercizio della facolta' di recesso o di trasferimento, cosi' da essere agevolato nell'esercizio di tali facolta', potendone valutare le conseguenze sotto ogni profilo. In ogni caso, l'utente non deve versare alcuna "penale", comunque denominata, a fronte dell'esercizio della facolta' di recesso o di trasferimento delle utenze, poiche' gli unici importi ammessi in caso di recesso sono quelli "giustificati" da "costi" degli operatori".
"Per essere in linea con l'intenzione della Legge n. 40/2007, il concetto di pertinenza del costo dovra' essere interpretato in senso oggettivo ed imparziale, valido per tutti gli operatori e secondo criteri di causalita'/strumentalita' dei costi/ricavi".
I costi pertanto potranno essere addebitati "solo ove la previsione di essi sia ritenuta indispensabile dall'operatore in vista delle attivita' da compiersi e ferma restando la necessita' di fornirne comunque la prova".
Con riferimento ai servizi di telefonia, in particolare, l'Authority, ritiene che: "merita una precisazione a parte il caso del passaggio degli utenti da un operatore ad un altro. In tale casistica di recesso – prevalente sul piano statistico – generalmente le attivita' di disattivazione della configurazione preesistente coincidono con le attivita' tecniche da effettuarsi in fase di attivazione dall'operatore che acquisisce il cliente. Esse sono dunque gia' remunerate da quest'ultimo. In tali casi, pertanto, eventuali costi di disattivazione posti a carico dell'utente non sono in linea di massima giustificati".
Pubblicato in:
 
 
COMUNICATI IN EVIDENZA
 
ADUC - Associazione Utenti e Consumatori APS