testata ADUC
LAVAVETRI A FIRENZE. L'ORDINANZA NON AGGIUNGE NULLA E I DENUNCIATI NON SARANNO PUNITI. TANTO RUMORE PER NULLA. DISAMINA GIURIDICA
Scarica e stampa il PDF
Comunicato 
29 agosto 2007 0:00
 

Firenze, 29 Agosto 2007. Ieri a Firenze le forze dell'ordine si sono prodigate in una impegnativa caccia all'uomo -il lavavetri: ne sono stati "catturati" circa una quindicina. Merito dell'ordinanza del Sindaco che promette di "punire" i lavavetri con l'arresto fino a tre mesi (1). Si legge nell'ordinanza: "l'inosservanza delle disposizioni [...] e' punita ai sensi dell'art. 650 c.p.". Al di la' del clamore della notizia e dell'immagine del Sindaco dal "pugno duro", l'ordinanza non si regge in piedi (2) e non portera' a nostro avviso nemmeno ad una condanna penale.
Iniziamo con una considerazione generale, che sgombri il campo da possibili fraintendimenti: il mestiere del lavavetri non e' abusivo. Non esiste alcuna norma nazionale che ne vieti l'esercizio, ne' che subordini questa attivita' ad autorizzazioni o simili.
Venendo all'ordinanza, e' bene precisare che nessun sindaco puo' "punire" ai sensi del codice penale, non ne ha il potere; non puo' introdurre nell'ordinamento nuovi reati, non puo' sostituirsi al giudice e dunque non puo' decidere quali siano le conseguenze penali di una denuncia. Fra punire e denunciare c'e' una grossa differenza, e sara' un giudice a valutare se nel singolo caso vi sia stata una mancata osservanza "di un ordine legalmente dato dall'autorita' per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o d'ordine pubblico o di igiene".
A nostro avviso sono molti i motivi per i quali cio' non avverra'. In sintesi:
1. La Cassazione penale si era gia' pronunciata nel 2002 sulle ordinanze sindacali che vietano l'esercizio del mestiere di lavavetri, ritenendole illegittime: "Non integra il reato di cui all'art. 650 c.p. (inosservanza dei provvedimenti dell'autorita') l'inottemperanza all'ordinanza sindacale di interdizione allo svolgimento dell'attivita' di lavavetri, in quanto, non essendo quest'ultima soggetta ad autorizzazione, il sindaco e' sprovvisto del potere di emettere provvedimenti al riguardo" (3).
2. Il giudice penale investito del caso dovra' valutare prima di tutto se l'ordine del sindaco sia stato "legalmente dato". L'ordinanza e' stata emessa sulla base di un particolare potere del sindaco che, in caso di gravi pericoli che minaccino l'incolumita' dei cittadini, puo' adottare dei provvedimenti "contingibili e urgenti" (4).
L'ordinamento consente dunque al sindaco di fronteggiare situazioni di grave emergenza, legate a circostanze non previste ne' prevedibili e ad eventi straordinari ed eccezionali, con uno strumento d'urgenza. Questo tipo di ordinanza non puo', quindi, essere adottato per soddisfare esigenze prevedibili ed ordinarie. E tutto si puo' dire, ma non che ci si trovi in una situazione con le caratteristiche descritte. Il giudice penale ben potrebbe dunque assolvere i lavavetri poiche' l'ordine del sindaco e' stato emesso in mancanza dei presupposti di legge.
3. Ancora, l'art. 650 del codice penale (5) puo' essere applicato solo nel caso in cui l'attivita' vietata dall'ordinanza non sia gia' altrimenti punibile (in giuridichese si parla di norma "residuale") e punita da un'altra norma. Nel caso fiorentino, tale norma esiste, ed e' fra l'altro richiamata nella stessa ordinanza. E' l'art. 119 del Regolamento di polizia municipale (6), che vieta le attivita' ambulanti senza il preventivo permesso del Comune la cui violazione e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro (7). Il giudice penale, dunque, preso atto di cio' non potrebbe che assolvere l'imputato perche' il fatto non e' previsto dalla legge come reato.
Ricapitolando, l'esercizio non autorizzato del mestiere di lavavetri era gia' sanzionabile in base alla normativa comunale, gli attrezzi del mestiere erano gia' sequestrabili sulla base di quella stessa norma (8), e l'unica novita' contenuta nell'ordinanza e' la minaccia di una denuncia che non portera' a nessuna condanna. Ribadiamo quindi che si tratta di un botto pubblicitario di chi ha voluto farsi propaganda sulla pelle di esseri umani deboli (zingari) e dei contribuenti.

Emmanuela Bertucci, legale Aduc

(1) Il testo dell'ordinanza: clicca qui
(2) Qui una nostra presa di posizione di ieri 28 agosto:
clicca qui
(3) Cassazione penale, sez. I , sentenza n. 37112 del 2 ottobre 2002.
(4) art. 54 del d.lgs. 267/2000.
(5) Art. 650 c.p. Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorita': Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorita' per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o d'igiene, e' punito, se il fatto non costituisce un piu' grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a lire quattrocentomila.
(6) Articolo 119 Permesso comunale: Nessuno potra' esercitare, sia abitualmente che occasionalmente mestieri ambulanti nel territorio del Comune, anche se gia' munito del certificato d'iscrizione dell'Autorita' di Pubblica sicurezza, senza prima aver ottenuto il permesso dell'Autorita' comunale.
(7) Art. 7 bis d.lgs. 267 del 2000.
(8) Il sequestro e' possibile in virtu' degli art. 13 e 20 della legge 689 del 1981.
Pubblicato in:
 
 
COMUNICATI IN EVIDENZA
 
ADUC - Associazione Utenti e Consumatori APS