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MYWAY-4YOU. SECONDA SENTENZA VINTA DALL'ADUC. IL CONTRATTO E' RADICALMENTE NULLO: DI PER SE' E PER COME E' STATO VENDUTO
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Comunicato 
11 luglio 2005 0:00
 

Firenze 11 luglio 2005. Due su due! Anche la seconda delle cause giunte a sentenza, seguite dai legali che collaborano con l'Aduc, ha riportato una vittoria piena per i risparmiatori ed una condanna durissima non tanto (e non solo) per quanto riguarda le modalita' di vendita del prodotto, quanto per il contratto in quanto tale.
Finora le cause seguite dagli avvocati della nostra associazione non hanno mai conseguito una sconfitta. Lo sconfitto, Monte di Paschi di Siena, continua a negare l'evidenza di un prodotto concepito solo per far guadagnare la banca, e dopo che ha cercato di rifarsi la faccia con quei ridicoli tavoli di conciliazione dove ha coinvolto lo 0,8% di tutti i sottoscrittori di questo prodotto, con il lasciapassare di alcune associazioni di consumatori (versando loro 1 milione di euro per le spese di gestione).
La nostra prima vittoria e' al Tribunale di Firenze (1), oggi e' la volta del Tribunale di Brindisi (2), e intanto ci sono state anche le specifiche sanzioni Consob contro Mps (3).
E' stata appena pubblicata la sentenza del 21 Giugno 2005 redatta dal giudice relatore dott. Roberto Michele Palmieri relativa ad una causa seguita, dall'avv. Giuseppe Romano che per l'Aduc segue le problematiche (civili, ma anche e -soprattutto- penali) legate ai prodotti della ex-Banca 121, adesso MPS Banca Personale.
La sentenza fonda le sue ragioni di nullita' del contratto su due argomentazioni.
In primo luogo il contratto e' nullo per violazioni dell'art. 21 del Testo Unico della Finanza ovvero per la mancata diligenza, correttezza e trasparenza dell'intermediario (con motivazioni sostanzialmente simili a quelle del Tribunale di Firenze).
La seconda argomentazione e' quella che colpisce maggiormente: il contratto non e' "meritevole di tutela secondo l'ordinamento giuridico (art.1322 c.c.). Cio' in quanto l'ordinamento non puo' ammettere la validita' di contratti atipici che, lungi dal prevedere semplici modalita' di differenziazione dei diversi profili di rischio, trasferisca piuttosto in capo ad una sola parte tutta l'alea derivante dal contratto, attribuendo invece alla controparte profili certi quanto alla redditivita' futura del proprio investimento. L'insanabile squilibrio iniziale tra le prestazioni oggetto del sinallagma contrattuale rende allora l'intero contratto in esame -e non soltanto le singole clausole sopra indicate- radicalmente nullo, non soltanto per contrasto con gli art.21 e ss. TUF, ma anche per sua contrarieta' alla previsione di cui all'art.1322 c.c, non essendo detto negozio volto alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico."
Si tratta di una stroncatura durissima, oltre ogni nostra piu' rosea previsione, del contratto in quanto tale!
Dopo
la pubblicazione della sentenza del Tribunale di Firenze che dichiarava il contratto nullo, annullabile e comunque inefficace, il Monte dei Paschi di Siena disse, smentito dallo stesso testo della sentenza, che la stessa non riguardava il prodotto, ma le modalita' di vendita. Dopo la pubblicazione del decreto con le sanzioni della Consob (ricordiamolo, la piu' grande sanzione mai comminata contro un singolo intermediario) il Gruppo Mps non ha rilasciato una minima dichiarazione.
Aspettiamo di leggere cosa replichera' adesso la Banca, dopo una stroncatura del contratto cosi' chiara ed evidente.
E' bene ricordare che le centinaia di cause aperte in tutta Italia, e quelle che si apriranno incoraggiate da quanto accaduto, trarranno un buon vigore per ulteriori risultati positivi per i risparmiatori.

Alessandro Pedone, responsabile Aduc per la tutela del risparmio

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2) testo integrale della sentenza: clicca qui
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