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Orari negozi. Corte Costituzionale boccia i bizantinismi corporativi della Regione Toscana
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Comunicato di Vincenzo Donvito
23 febbraio 2013 10:47
 
 La Corte Costituzionale, con sentenza n.27 del 22 febbraio, ha bocciato la legge della Regione Toscana che voleva imporre i suoi dettami agli orari degli esercizi commerciali. La Regione aveva legiferato in modo difforme al decreto 201/2011 che stabiliva la liberta' in merito per l'esercente. Ovviamente, siccome si trattava di legge regionale che avrebbe dovuto attuare quella nazionale, questa legge utilizzava dei bizantinismi corporativi per giustificare le proprie ragioni: nessuna preclusione alle aperture -diceva la Regione-, sia per orari che per le domeniche, ma la regolamentazione di aspetti di sua esclusiva competenza, con bilanciamento delle aperture rispetto ad altri interessi come la tutela dei lavoratori, dell'ambiente e dei beni culturali. Concetto e pratica che tradotto in linguaggio comune, suona come: decidiamo noi gli orari di apertura, anche se la legge nazionale pone un paletto inderogabile.
Un metodo che lasciava basiti rispetto alle applicazioni base di normative e diritti; un metodo che -grazie alla conferma della Corte Costituzionale- faceva strage dei medesimi diritti costituzionali, volendoli parametrare, condizionare e modificare in base ai condizionamenti delle corporazioni (associazioni dei commercianti e sindacati dei dipendenti).
A nostro avviso la Costituzione non e' un elastico da tirare rispetto ai propri interessi o delle corporazioni di cui si vuole attirare/mantenere il consenso, ma un punto di riferimento che pone dei paletti intorno ai quali si puo' e si deve costruire, ma non -come nel caso della Toscana- sradicarli di fatto.
La liberta' degli orari degli esercizi commerciali non e' una “americanata di liberisti sfegatati”, come faceva intendere la Regione Toscana, ma una necessita' inderogabile per rivitalizzare il diritto al consumo e quello al commercio. Non legandolo a posizioni di rendita ma a merito e qualita' del servizio e dei prodotti: il consumatore non deve essere costretto -per esempio- a fare i propri acquisti di corsa e al negozio piu' vicino altrimenti lo trova chiuso, ma deve poter scegliere rispetto alla qualita' dell'offerta in uno dei momenti di liberta' dai propri impegni. Ragion per cui il commerciante non puo' e non deve campare anche e solo perche' e' in una buona posizione commerciale, ma perche' puo' qualitativamente essere scelto e raggiunto dal consumatore.
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