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OVERBOOKING AEREA: I DIRITTI DEL PASSEGGERO
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Comunicato 
7 febbraio 2005 0:00
 

Roma, 7 Febbraio 2005. "Spiacente non abbiamo posti". E' la ferale notizia che un passeggero, munito di regolare biglietto e prenotazione confermata, puo' sentirsi dire in uno degli aeroporti italiani o dell'Unione europea. Si chiama overbooking (sovraprenotazione) ed e' un sistema che praticamente tutte le compagnie aeree adottano: vendono cioe' piu' biglietti di quanti siano i posti a disposizione. Saltano viaggio e nervi, percio' abbiamo voluto elencare le opzioni alle quali ha diritto il malcapitato turista in considerazione del fatto che dal 17 febbraio prossimo entrera' in vigore il nuovo regolamento comunitario (CE n.261/04, GU L 046 del 17.2.2004 ), (1).
In caso di overbooking la compagnia aerea deve offrire al passeggero una delle seguenti scelte:
* il rimborso del prezzo del biglietto, entro 7 giorni, in denaro o con buoni di viaggio e/o altri servizi;
* il primo volo possibile fino a destinazione;
* un volo in data successiva, a scelta del passeggero.
In aggiunta la compagnia aerea deve pagare un risarcimento in contanti pari a: * 250 euro per i voli fino a 1.500 km o 125 euro se il ritardo e' inferiore a 2 ore;
* 400 euro per i voli interni alla Ue oltre 1.500 km e per tutte le altre tratte comprese tra 1500 e 3500 chilometri o 200 euro per un ritardo fino a 3 ore;
* 600 euro per i voli extra Ue superiori a 3.500 km o 300 euro per ritardi fino a 4 ore;
La compagnia aerea deve inoltre offrire gratuitamente:
* due telefonate o fax o telex al luogo di destinazione;
* pasti o rinfreschi;
* il pernottamento in albergo;
Il passeggero ha diritto alla differenza di prezzo se viaggia in una classe inferiore a quella prenotata. Il passeggero non e' tenuto a chiedere i risarcimenti e i servizi elencati perche' devono essere erogati dalla compagnia aerea.
Primo Mastrantoni, segretario dell'Aduc.

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