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Pedaggio Raccordi autostradali. L'Anas non puo' ancora applicarlo? Intanto abbiamo fatto presentare un emendamento in Senato
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Comunicato 
2 luglio 2010 15:32
 
 La legge che istituisce il pedaggio forfettario per i raccordi autostradali come la Firenze/Siena (comma 2 art.15 dl 78/2010) prevede che “Le stazioni [ndr per il pagamento]... sono individuate con il medesimo DPCM di cui al comma 1” (decreto del presidente del consiglio dei ministri che deve anche stabilire “criteri e modalita' per l'applicazione del pedaggio sulle autostrade e sui raccordi autostradali in gestione diretta di ANAS”). In un comunicato stampa l'Anas parla di un decreto emesso lo scorso 25 giugno in forza del quale e' scattata la richiesta di questo pedaggio dal 1 luglio.
Abbiamo cercato questo Dpcm, ma non ce n'e' traccia, soprattutto nella Gazzetta Ufficiale, dalla cui data di pubblicazione dovrebbe entrare in vigore. Anche l'ufficio legislativo del Governo, da noi interpellato, ci ha dato conferma della non esistenza di questo decreto in forma esecutiva. Infatti tutti i dpcm devono prima essere anche vistati e registrati dalla Corte dei Conti.
Domanda: l'Anas sta facendo per conto proprio senza il conforto della legge? Aspettiamo risposta!!

Intanto, in attesa di far partire i ricorsi da parte dei cittadini che saranno stati costretti al pagamento del pedaggio/gabella per i raccordi autostradali come l'Autopalio tra Firenze e Siena, abbiamo approntato un emendamento al decreto legge che ha istituito questo pagamento, emendamento che sara' presentato dai senatori Donatella Poretti e Marco Perduca e che potrebbe avere chance di farcela anche se presentato da due senatori dell'opposizione, in quanto la questione in se' sta sollevando contrarieta' ovunque, tra governativi e non.
L'emendamento e' soppressivo di quella parte dell'art.15 (che fa parte del “Capitolo IV entrate non fiscali”) in cui si prevede il meccanismo della provvisorieta' in attesa che entrino in vigore le norme per il pagamento vero e proprio del pedaggio. Il motivo principale e' che il pagamento provvisorio si configura come il pagamento di un tributo e non di un corrispettivo per l'uso di un servizio. Infatti, nel caso della Firenze/Siena il pagamento e' dovuto da chiunque esca al casello autostradale di Firenze-Certosa, anche se poi non imbocca l'Autopalio per recarsi a Siena; situazione che scade nell'assurdo per cui chi da Siena arriva a Firenze attraverso l'Autopalio, pur avendo fruito del servizio stradale soggetto a pagamento, non deve versare nulla. Per cui cos'altro e' se non un tributo casuale imposto agli sfortunati che lasceranno l'autostrada attraverso questo casello?
Ovviamente questo emendamento non e' risolutivo del problema, ma intanto potrebbe bloccare lo scempio di diritto e di norme che si e' voluto mettere in piedi con questo tipo di pagamento. Comunque vale sempre il consiglio dato nei giorni scorsi per un ricorso contro il pedaggio: chi lo ha pagato, faccia richiesta di rimborso all'Anas tramite raccomandata A/R di messa in mora, sul sicuro rifiuto di rimborso da parte del gestore autostradale potremo poi preparare un'azione giudiziaria con eventuale richiesta di intervento anche della Corte Costituzionale.

Segue il testo dell'emendamento

Emendamento al decreto legge n.78 del 31 maggio 2010:
- Il seguente comma 2 dell'art.15 e' soppresso:
“2. In fase transitoria, a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data di applicazione dei pedaggi di cui al comma 1, comunque non oltre il 31 dicembre 2011, ANAS S.p.A. e' autorizzata ad applicare una maggiorazione tariffaria forfettaria di un euro per le classi di pedaggio A e B e di due euro per le classi di pedaggio 3, 4 e 5, presso le stazioni di esazione delle autostrade a pedaggio assentite in concessione che si interconnettono con le autostrade e i raccordi autostradali in gestione diretta ANAS. Le stazioni di cui al precedente periodo sono individuate con il medesimo DPCM di cui al comma 1. Gli importi delle maggiorazioni sono da intendersi IVA esclusa. Le maggiorazioni tariffarie di cui al presente comma non potranno comunque comportare un incremento superiore al 25% del pedaggio altrimenti dovuto”.
- Le parole del comma 3: “3. Le entrate derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2....”, sono cosi' sostituite: “2. Le entrate derivanti dall'attuazione del comma 1...”.
- Il comma 4 diventa 3.
- Il comma 5 diventa 4.
- Il comma 6 diventa 5.
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