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PORNOGRAFIA INFANTILE. IL DECRETO GENTILONI NON SERVE ED E' DANNOSO
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Comunicato 
6 gennaio 2007 0:00
 

Firenze, 6 Gennaio 2006. Quando entrera' in vigore il decreto del ministro delle Comunicazioni Paolo Gentiloni per contrastare la pornografia infantile su Internet, difficilmente potremmo continuare a svolgere il nostro lavoro di associazione di consumatori senza il timore di incorrere nella censura. Secondo il testo, il Centro nazionale per il contrasto della pedopornografia avra' il potere di ottenere l'oscuramento di quei siti che -a detta loro- contengono materiale pedopornografico. Entro 6 ore dalla segnalazione del Centro, i provider dovranno oscurare i siti e bloccare quegli indirizzi IP da cui proviene il materiale.
Dal punto di vista pratico, come gia' molti provider hanno fatto notare, questa legge e' difficilmente attuabile. E' problematico oscurare con assoluta precisione, rischiando quindi di censurare anche siti legittimi, se non addirittura di portare ad una quasi paralisi del traffico Internet. Ma cio' che piu' ci preoccupa e' il grave pericolo che si pone per la liberta' di espressione. Non sara' infatti piu' la magistratura a dover vagliare e giudicare i provvedimenti di sequestro, ma direttamente le forze di polizia, che diventano cosi' accusa e giudice, oltre che esecutore materiale (in barba alla divisione dei poteri -giudiziario ed esecutivo nella fattispecie- stabilita dalla nostra Costituzione). Un potere enorme e pericoloso che fa, del Centro nazionale per il contrasto della pedopornografia, uno degli organismi piu' potenti creati nell'Italia post-fascista.
Quale sara' la definizione di "materiale pedopornografico" che si vorra' adottare? Bastera' dire che e' assurdo incarcerare chi usufruisce di materiale pedopornografico per incorrere nell'oscuramento? Oppure si verra' oscurati perche' si sostiene che la pedofilia non sia un male da stigmatizzare e vietare, ma che invece sia un orientamento sessuale da studiare e controllare come qualsiasi altro?
Ricordiamo poi che all'interno del Centro nazionale opera anche don Fortunato di Noto, presidente di Meter onlus, che due mesi fa ha chiesto ed ottenuto da un magistrato di Catania il sequestro di due forum sul nostro portale per vilipendio alla religione cattolica (in uno dei due forum apparivano interventi che mettevano in dubbio la verginita' della Madonna) (1). Con il decreto Gentiloni, don Di Noto avrebbe ottenuto l'oscuramento senza neanche passare da un giudice, e senza darci la possibilita' di opporci. Cio' che lui riterra' "pedopornografico" potra' lui stesso censurarlo a forza di legge.
Il potere di censura -ci insegna la storia- deve essere impiegato con molta cautela, ovvero solo nei casi dove e' dimostrabile un danno per la collettivita'. E comunque, deve essere sempre e solo prerogativa della Giustizia. E' questo il motivo per cui i padri della Repubblica hanno scritto l'articolo 21 della Costituzione (2). Dare un potere cosi' straordinario alle forze dell'ordine e ai rappresentanti della Chiesa Cattolica Romana, saltando in pieno il sistema che tutela i diritti dei cittadini (la giustizia), ci pare senza dubbio una violazione dei principi fondamentali su cui si basa la nostra democrazia.

Pietro Yates Moretti, consigliere Aduc

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(2) ARTICOLO 21 DELLA COSTITUZIONE
Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.
La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.
Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili.
In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo d'ogni effetto.
La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.
Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.
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