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Pratiche commerciali scorrette e Antitrust. Le sanzioni aumentano, ma sempre troppo basse e, sopratutto, non in percentuale al fatturato
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Comunicato di Vincenzo Donvito
20 agosto 2012 13:33
 
 Nel torpore informativo che caratterizza il Ferragosto (per cui nessuno lo ha notato), proprio il 15 di agosto e' entrato in vigore il dl spending review (n.95/2012 convertito nella legge 134/2012), che ha aumentato la sanzione massima prevista dal codice del consumo in materia di pratiche commerciali scorrette, portandola da 500 mila a 5 milioni di euro (1).
Sicuramente un passo avanti, ma ancora non ci siamo. L'importo e' decuplicato, ma rispetto al reiterato uso delle pratiche commerciali scorrette, si tratta ancora di “solletico” e, sostanzialmente, incentivo a continuare nella pratica illecita'.
Vediamo perche'. Il nuovo tetto e' sicuramente disincentivante per alcuni venditori “piccoli” che, in Rete o meno, imperversano nel nostro Paese, ma serve a poco per i grandi violatori delle norme del codice del consumo, soprattutto gestori dei vari sistemi di comunicazione come telefono e tv. Grandi violatori che se sono limitati -loro- nel numero, non sono altrettanto limitati nel numero gli utenti vittime dei loro illeciti. Illeciti che, se anche molto evidenti, vengono sempre negati dai gestori, perche' l'iter per farsi rivalere, spesso per questione di qualche decina di euro, e' dispendioso e la piu' parte demorde prima di avviarlo (2). Questo ben lo sanno i gestori e siccome i guadagni degli illeciti sono maggiori delle sanzioni applicate dall'Antitrust (anche nell'attuale versione di 5 milioni di euro), non c'e' alcuna volonta' di interrompere la pratica commerciale scorretta, se non temporaneamente, giusto il tempo in cui se ne occupa l'Autorita', per poi riprenderla come se nulla fosse.
Per rimediare a questo, a nostro avviso, c'e' solo un metodo: non indicare il tetto massimo ma una percentuale sul fatturato (non sugli utili) tra il 5 e il 10, che farebbe desistere anche il piu' incallito.
Se per arrivarci e' necessario il passaggio dai 500 mila ai 5 milioni di euro, va bene, ma non vorremmo che l'attuale tetto fosse ritenuto il massimo possibile, perche' si tratterebbe solo di un'operazione di “rifacimento estetico” della legge, visto che il vecchio 500 mila era proprio osceno.


(1) Art. 23 comma 12-quinquiesdecies:
"L'importo massimo delle sanzioni di cui all'articolo 27, commi 9 e 12, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, in materia di pratiche commerciali scorrette, la competenza ad accertare e sanzionare le quali e' dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, escluso unicamente il caso in cui le pratiche commerciali scorrette siano poste in essere in settori in cui esista una regolazione di derivazione comunitaria, con finalita' di tutela del consumatore, affidata ad altra autorita' munita di poteri inibitori e sanzionatori e limitatamente agli aspetti regolati, e' aumentato a 5.000.000 di euro."

La normativa del codice del consumo che e' stata modificata:

Art.27
comma 9. Con il provvedimento che vieta la pratica commerciale scorretta, l'Autorita'   dispone   inoltre   l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 euro a 500.000,00 euro, tenuto conto della gravita' e della durata della violazione. Nel caso di pratiche  commerciali scorrette ai sensi dell'articolo 21, commi 3 e 4, la sanzione non puo' essere inferiore a 50.000,00 euro.
....
comma 12. In caso di inottemperanza ai provvedimenti d'urgenza e a quelli inibitori o di rimozione degli effetti di cui ai commi 3, 8 e 10 ed in  caso di mancato rispetto degli impegni assunti ai sensi del comma 7, l'Autorita' applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.00  a 150.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorita' puo' disporre la sospensione dell'attivita' d'impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

(2) raccomandata A/R di messa in mora per tentativo bonario e, in caso di insoddisfazione, tentativo di conciliazione al Corecom, seguito eventualmente da risoluzione amministrativa sempre del Corecom (che pero' esclude i danni subiti per l'illecito), fino alla giustizia ordinaria.
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