testata ADUC
Quanto costa volare con Alitalia acquistando online? Il prezzo del biglietto piu' cinque euro. L'Antitrust apre istruttoria
Scarica e stampa il PDF
Comunicato 
13 ottobre 2010 12:43
 
 Nel marzo scorso avevamo denunciato l'ingannevolezza della procedura d'acquisto dei biglietti sul sito di Alitalia, che solo a fine iter, caricava di ulteriori 5 euro l'addebito. Ora l'Antitrust ha aperto un'indagine per verificare ed eventualmente sanzionare Alitalia, oggetto anche di altro procedimento relativo agli ostacoli che frappone al rimborso dei biglietti inutilizzati. 
In attesa della pronuncia dell'Antitrust, dal nostro punto di vista ci sono pochi dubbi sull'ingannevolezza della procedura di acquisto dei biglietti online, in quanto l’aggravio di 5 euro (ancora oggi richiesto), chiamato diritto amministrativo, altro non e' che un balzello che resta nascosto fino al momento del pagamento: pagina principale del sito, regole tariffarie e condizioni generali di trasporto non ne fanno menzione.
Non tutti i consumatori sono costretti a pagare la soprattassa: possessori di alcune carte di credito, ed altre categorie sono esentati dalla spesa. Stando cosi' le cose non si capisce perche’ si debba chiamare diritto amministrativo un qualche cosa che del diritto non ha nemmeno l’ombra: magie Alitalia!
L'istruttoria Antitrust valuterà anche un altro elemento, nello stesso procedimento d'acquisto, ha pubblicato le condizioni generali del contratto solo in inglese. 
Ricordiamo che il decreto Bersani, in materia di trasparenza delle tariffe aeree, oltre che il codice del consumo, vietano simili condotte. Il Garante della concorrenza, proprio in materia di tariffe aeree, in piu' occasioni, ha avuto modo di affermare che “l'indicazione della tariffa deve includere ogni onere economico gravante sul consumatore, il cui ammontare sia determinabile ex ante, o presentare, contestualmente e con adeguata evidenza grafica e/o sonora, tutte le componenti che concorrono al computo del prezzo” (provvedimento Antitrust 23 novembre 2005 n. 14919).
Pubblicato in:
 
 
COMUNICATI IN EVIDENZA
 
ADUC - Associazione Utenti e Consumatori APS