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REFERENDUM PROCREAZIONE E RICERCA. CON UNA SENTENZA "4 STAGIONI" LA CORTE COSTITUZIONALE HA CANTATO IL DE PROFUNDIS DELLO STRUMENTO PRINCIPE DELLA SOCIETA' CIVILE
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Comunicato 
29 gennaio 2005 0:00
 

Firenze, 29 Gennaio 2005. Con la pubblicazione delle motivazioni per cui la Corte Costituzionale ha respinto il referendum abrogativo della legge sulla procreazione assistita e contro la ricerca scientifica con le staminali embrionali (quello proposto dai "Radicali" e dall'"associazione Luca Coscioni per la liberta' di ricerca scientifica"), e' arrivato cio' che avevamo intuito gia' all'annuncio della bocciatura di questo quesito alcune settimane fa.
La Corte Costituzionale ha cantato il De Profundis di uno dei piu' importanti strumenti che oggi potrebbero essere utilizzati dalla societa' civile. Quest'ultima dovrebbe/potrebbe intervenire con gli strumenti della democrazia diretta quando la societa' politica e' sorda alle istanze che vengono dai cittadini, dando cosi' il suo contributo al processo legislativo. Sistema ampiamente sperimentato in Paesi come la Svizzera e la California e in tanti altri Stati degli Usa, ma che nel nostro Paese viene trasformato ogni volta in una sorta di attentato alle istituzioni, da evitare il piu' possibile. Gli enormi poteri inibitori che la legge da' a Corte Costituzionale e Parlamento, a nostro avviso, minano invece l'esercizio di questo diritto: la prima potendo cassare le richieste dopo che le firme sono state raccolte, il secondo potendo fare altrettanto con una modifica del quesito di cui si chiede l'abrogazione.
Trasformando di fatto l'espressione del corpo elettorale in gregario del potere giudiziale e legislativo e non, come a nostro avviso dovrebbe essere in democrazia, il contrario.
Il passaggio piu' incredibile delle motivazione della Corte, dopo che ha detto che l'abrogazione di tutta la legge creerebbe un vuoto legislativo, ci sembra il seguente: "La richiesta di sottoporre a referendum abrogativo l'intera legge n.40/2004 coinvolge quindi una normativa che e' costituzionalmente necessaria. Tale motivo di inammissibilita' e' assorbente rispetto agli altri parametri di giudizio".
Una valutazione "4 stagioni", di quelle che possono andar bene per qualunque legge o norma dei nostri codici o dei nostri ordinamenti; quindi pericolosa perche' discrezionale, nelle mani di un organismo che tutto dovrebbe/potrebbe avere tranne che la discrezionalita'.
E infatti ha deciso, a nostro avviso, una mostruosita' giuridica, sancendo che un referendum abrogativo non puo' abrogare una legge. In un ambito, tra l'altro, dove leggi negli anni passati non ci sono state, e dove, proprio per questo, lo sviluppo medico e scientifico ha manifestato un'armonia e una capacita' che ha fatto meritare al nostro Paese il riconoscimento di essere molto avanti rispetto al resto del mondo (e non a caso, il passo del gambero e' stato poi intrapreso dall'approvazione di questa legge).
Purtroppo le valutazioni di scetticismo che avevamo fatto all'inizio di questa campagna referendaria, sono confermate: lo strumento referendario, stando l'attuale normativa, e' inutilizzabile. Perche' -e speriamo di sbagliarci- anche per i referendum abrogativi parziali che sono sopravvissuti, il legislatore ha ben pensato di non chiamare gli elettori al voto negli stessi giorni delle amministrative e regionali, ma in una data successiva ancora da definire, su cui le campagne astensionistiche gia' partite hanno puntato tutto per invalidare la consultazione.
Ribadiamo che uno degli obiettivi prioritari della societa' civile, per far sentire la propria voce attraverso gli strumenti della democrazia diretta, e' di dotarsi di strumenti come i referendum. Fintanto che 1) il giudizio di ammissibilita' da parte della Corte Costituzionale sara' successivo e non antecedente alla raccolta delle firme, 2) la consultazione sara' valida solo se vi partecipano il 50% + 1 degli aventi diritto, 3) il Parlamento potra' intervenire a firme raccolte e referendum indetto a modificare il quesito si' da abolire il ricorso alle urne, 4) sono molto limitati gli ambiti d'uso (per esempio, oggi non si possono tenere referendum in materia fiscale), lo strumento referendario e' solo una chimera; non solo ma anche una potente arma in mano ai poteri che si intende mettere in discussione, con cui vengono fiaccate le volonta' di impegno civico e civile dei cittadini.
Vincenzo Donvito, presidente Aduc
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