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Rette Residenze Sanitarie Assistenziali. Tar Toscana sospende provvedimenti illegittimi del Comune di Livorno
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Comunicato 
9 settembre 2011 10:08
 
 Con l'ordinanza n. 879 del 2011 il Tar della Toscana ha accolto la richiesta di sospensione delle richieste di pagamento del Comune di Livorno nei confronti di una paziente non autosufficiente -e dei suoi figli- ricoverata in una Residenza sanitaria assistenziale. La vicenda è analoga a quella di molte famiglie che si trovano a dover sostenere per intero i costi delle rette di ricovero dei propri congiunti, accollandosi quote sociali molto onerose che, per legge nazionale (Dlgs 109/1998 e successive modificazioni), spettano ai Comuni e, solo eventualmente, ai degenti (1).
Il Comune di Livorno ha applicato la norma regionale Toscana (l.r. Toscana 66/2008, art. 14 e relativo atto di indirizzo, del giunta regionale Toscana n. 385 del 2009) che consente ai Comuni di calcolare gli importi dovuti a titolo di contribuzione per l'utente, tenendo conto non solo dei suoi redditi ISEE, ma anche di quelli dei figli e rispettivi nuclei familiari. Per questo, a fronte di un reddito di neppure 1000 euro, la signora M. doveva pagare circa 1500 euro il mese. Per questo, negli anni, non potendo, né lei né i figli, far fronte al peso economico del ricovero, si è trovata con circa 100.000 euro di debito nei confronti del Comune di Livorno.
La signora M, le sue figlie e il Comitato etico dei Care Givers di Livorno, hanno impugnato le decisioni del Comune, con gli avvocati dell'Aduc Claudia Moretti ed Emmanuela Bertucci, chiedendo ai giudici l'immediata sospensione del provvedimenti lesivi.
Il Tar Toscana ieri (8 settembre 2011), accogliendo la richiesta dei ricorrenti, ha sospeso i pagamenti in questione riconoscendo la gravità del pregiudizio economico alla base delle richieste medesime ed ha rinviato al merito per il dicembre del 2012.
Soprattutto, ha preso atto dell'indirizzo espresso in materia dal Consiglio di Stato, che ha più volte chiarito la prevalenza della legge dello Stato su quella regionale e locale. Lo stesso Consiglio di Stato, infatti, ha di recente sospeso gli effetti di una sentenza di rigetto dello stesso Tar toscano, promossa da un cittadino che si era rivolto ad Aduc, dando dunque adito a fondati dubbi di incostituzionalità della l. 66/2009 su richiamata.
Un atto dovuto, ma non scontato. I Tribunali Amministrativi Regionali possono anche non uniformarsi agli indirizzi espressi dal Consiglio di Stato e costringere i ricorrenti al doppio grado di giudizio. Non sarebbe la prima volta.
Adesso non rimane che attendere conferma e consolidamento dell'orientamento di quest'ultimo organo giudiziario, affinché vi si uniformino al più presto tribunali e amministrazioni di tutte le Regioni d'Italia. L'intera vicenda grida infatti vendetta per un duplice motivo: non solo la grave violazione di legge a scapito dei più deboli, ma l'incertezza del diritto e la schizofrenia giudiziaria cui abbiamo assistito nel corso degli ultimi anni.

Qui l'ordinanza Tar Toscana 879/2011

(1) Per un approfondimento della materia
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