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Seconda rata IMU 2013, il legislatore introduce una nuova scadenza: due settimane fa!
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Comunicato di Rita Sabelli
6 febbraio 2014 13:09
 
Caos legislativo a non finire: dopo le norme in legge di stabilità che modificavano altre norme già abrogate, questa volta tocca all'Imu con l'introduzione di una scadenza … nel passato.
La legge di stabilita' 2014 (1) aveva introdotto una sorta di “sanatoria” per i contribuenti che non avevano ancora pagato la seconda rata dell'Imu, precisando che il pagamento poteva esser fatto, senza interessi né sanzioni, entro il 16 giugno 2014.
Ma incredibilmente, i contribuenti che avessero fatto affidamento su questa scadenza sono ora, per legge, nuovamente morosi. Infatti, la legge 5/2014 del 30 gennaio 2014 (di conversione del Dl 133/2013 dello scorso novembre con cui era stata abolita la seconda rata Imu per le “prime case”) ha stabilito che la seconda rata può essere pagata senza sanzioni o interessi entro il 24 gennaio 2014.
In breve, caro contribuente, ti dico oggi che se vuoi pagare senza ulteriori costi, devi farlo entro due settimane fa, e non più entro il giugno prossimo (2).
Peraltro, questa nuova “tecnica” legislativa che introduce nuove scadenze per il passato, non interviene sulla precedente scadenza presente nella legge di stabilità. In questo modo si accumulano norme e scadenze in contraddizione tra loro, contraddizioni che solo un fine tributarista con tanto tempo libero riesce a risolvere.
Ci chiediamo ancora una volta: cosa voleva fare il legislatore? Se c'e' stato un ripensamento sulla sanatoria, non bastava abrogare direttamente la norma contenuta nella Legge di stabilita'? Perche' lasciare in vigore due norme che, sullo stesso argomento, dicono due cose diverse?
In ogni caso, è evidente che il legislatore, e questo legislatore in particolare, non è più in grado di regolare efficacemente il troppo complicato e mostruoso regime tributario italiano.

Note:
(1) Legge stabilita' 2014 (Legge 147/2013) art.1 comma 728
728. Non sono applicati sanzioni e interessi nel caso di insufficiente versamento della seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, dovuta per l'anno 2013, qualora la differenza sia versata entro il termine di versamento della prima rata, relativa alla medesima imposta, dovuta per l'anno 2014.
(2) Legge 5/2014, di conversione del Dl 133/2013, che aggiungendo il comma 12bis all'articolo 1 del predetto decreto, prevede invece che:
12-bis. Non sono applicati sanzioni ed interessi nel caso di insufficiente versamento della seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dovuta per il 2013, qualora la differenza sia versata entro il termine del 24 gennaio 2014.
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