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Volo annullato. Ci deve rimettere il passeggero. Sentenza
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Comunicato 
23 febbraio 2010 12:17
 
Il giudice di pace di Poggibonsi (Siena) ha emesso una sentenza significativa in materia di trasporto aereo. Sentenza che -negativa per il ricorrente- serve a far comprendere come la normativa comunitaria recepita anche nel nostro Paese non e' necessariamente a tutela del soggetto giuridicamente piu' debole (il passeggero), ma, interpretata dal giudice, si puo' trasformare in giustificazione delle inefficienze del vettore aereo.
La sentenza riguarda la cancellazione di un volo Firenze-Londra, motivata dalla scarsa visibilita' in aeroporto. Visibilita' contraddetta dal fatto che, in quei momenti, tutti gli altri voli atterravano e decollavano regolarmente.
La compagnia aerea, per rimediarvi, aveva proposto un imbarco il giorno successivo con un proprio volo o, in alternativa, il rimborso del prezzo del biglietto. Soluzione non accettata visti gli impegni in Gran Bretagna del passeggero che, a quel punto, e' partito dall'aeroporto di Bologna con un nuovo biglietto molto piu' costoso. Di cui successivamente ne chiedeva rimborso ottenendo un rifiuto.
Nella causa che il passeggero ha adito e' stato chiesto il rimborso del biglietto del nuovo volo e l’indennizzo previsto dalla normativa, facendo forza sul fatto che tutti gli altri voli venivano effettuati in quel momento dall'aeroporto di Firenze e, comunque, che il regolamento prevede la scelta di un volo alternativo essenzialmente rispetto alla 'convenienza del passeggero'.
Il giudice, invece, ha dato per buone le motivazioni dell'annullamento del volo ed ha ignorato la 'convenienza del passeggero' che doveva essere in Gran Bretagna quella sera e non il giorno dopo (la mattina successiva doveva sostenere un esame di ammissione al college universitario Magdalene di Oxford): “non risulta aver subito un danno 'esistenziale' previsto dall'art.2059 cc.... costituito non da meri dolori e sofferenze, ma da scelte di vita diverse da quelle che si sarebbero adottate se non si fosse verificato l'evento dannoso...”.
In questo modo il giudice ha stabilito il potere insindacabile di un vettore aereo sui passeggeri, che diventano pacchi da trasportare e non soggetti parte di un impegno contrattuale.
Una sentenza che fa riflettere e rilancia la necessita' di norme piu' precise e ancor meno interpretabili... anche se in questo caso, secondo noi, il giudice ci e' andato pesante sull'interpretazione.
Qui il testo della sentenza
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