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 ITALIA - ITALIA - Antitrust: Tar conferma multa da 12,5 mln a Eni, Enel e Sen
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28 febbraio 2022 16:34
 
Sono confermate le sanzioni per complessivi 12,5 milioni di euro inflitte nel gennaio dello scorso anno dall'Antitrust a Enel Energia, Servizio Elettrico Nazionale (SEN) ed Eni gas e luce per pratica commerciale scorretta, dopo aver "accertato l'ingiustificato rigetto delle istanze di prescrizione biennale presentate dagli utenti, a causa della tardiva fatturazione dei consumi di luce e gas, in assenza di elementi idonei a dimostrare che il ritardo fosse dovuto alla responsabilita' dei consumatori". La decisione e' contenuta in tre distinte sentenze emesse dal Tar del Lazio. In particolare, Eni Gas e Luce fu sanzionata con 5 milioni, Enel Energia con 4 milioni e SEN con 3,5 milioni. Il Tar ha ritenuto che nel merito i ricorsi proposti non meritino accoglimento. Dopo aver respinto alcune contestazioni procedurali, i giudici, rispondendo alla censura secondo la quale la pratica contestata avrebbe dovuto essere imputata ai soli distributori, quali soggetti a cui compete l'attivita' di rilevazione e validazione delle letture dei contatori, hanno ritenuto "corretto il ragionamento svolto dall'Autorita' - si legge nella sentenza Eni Gas e Luce - secondo cui non puo' che essere il venditore il soggetto tenuto a svolgere la funzione di intermediazione tra cliente e distributore, poiche' intrattiene con entrambi i soggetti della "filiera" energetica rapporti contrattuali diretti. Tale posizione obbliga il venditore a valutare la fondatezza delle dichiarazioni del consumatore sulle ragioni della tardiva od omessa lettura del contatore, riconoscendo o meno l'operativita' della prescrizione e trasferendo, quindi, sul responsabile del ritardo il costo economico dei corrispettivi tardivamente fatturati; costo che, pertanto, potra' essere imputato anche al distributore che risulti colpevolmente inadempiente al proprio obbligo di effettuare tempestivamente le rilevazioni dei consumi". Un ulteriore gruppo di doglianze riguardavano la procedura adottata per la gestione delle istanze di prescrizione. Il Tar ha ritenuto corretto "il giudizio di non adeguatezza espresso dall'Autorita', in quanto la procedura di gestione delle istanze non rispondeva ai canoni minimi di diligenza imposti a carico del professionista ed era totalmente 'sbilanciata' a carico del consumatore, imponendo oneri probatori eccessivi e financo impossibili da soddisfare a carico della parte "debole" del rapporto contrattuale e omettendo di acquisire dal distributore, nei casi controversi, elementi a comprova che il ritardo nella rilevazione del dato di consumo fosse ascrivibile alla responsabilita' del cliente". (ANSA).
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