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 ITALIA - ITALIA - Auto e cinture sicurezza per tutti. Cassazione: in assenza e' omicidio colposo per conducente
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Notizia 
30 gennaio 2010 12:35
 
Il passeggero non indossa la cintura di sicurezza? Chi guida lo deve categoricamente fare scendere.
L'autista, infatti, ha "l'obbligo" di pretenderne l'allacciamento e se il trasportato si ostina a rifiutare "deve essere fatto scendere dall'auto". In alternativa, si puo' rifiutare di partire. Lo chiarisce la Cassazione che sottolinea come il mancato allacciamento della cintura da parte del passeggero, in caso di incidente mortale costa a chi era al volante una condanna per omicido colposo. L'autista, infatti, e' "titolare di una posizione di garanzia" e quindi deve "prevedere e prevenire le altrui imprudenze e avventatezze".
L'obbligo di cinture, inoltre, ricorda ancora la Cassazione, e' esteso anche ad eventuali passeggeri trasportati dietro. Per non avere rispettato queste "regole di comune diligenza e prudenza", un 26enne siciliano, Antonino A. e' stato condannato per omicidio colposo.
Colpevole per non avere preteso che il passeggero che viaggiava al suo fianco, Daniele G., si allacciasse le cinture. Il mancato allacciamento, infatti, costo' la vita al passeggero. Come ricostruisce la sentenza 3585 della Quarta sezione penale, il 25 agosto del 2002, Antonino A., viaggiando a bordo della sua Renault Laguna con a bordo Daniele G. seduto sul sedile posto al suo fianco, e Giuseppe G., seduto sul sedile posteriore, percorreva la superstrada Cammarata-Castronovo di Sicilia in direzione di quest'ultima localita'.
In prossimita' di una curva, la vettura sbandava sulla propria destra, urtando contro un grosso masso e parzialmente ribaltandosi su un fianco. A farne le spese, il passeggero che viaggiava al fianco dell'autista che veniva sbalzato dal proprio sedile verso l'esterno, decedendo dopo l'urto a causa di frattura cranica. Il Tribunale di Agrigento (aprile 2004) e la Corte d'appello di Palermo (ottobre di un anno dopo) non ravvisavano nessuno specifico addebito per la condotta di guida di Antonino A., "prudente e inferiore al limite massimo esistente nel tratto stradale interessato", ma individuavano quale "causa di morte di Daniele G. il mancato allaccio della cintura di sicurezza".
Da qui la doppia condanna per omicidio colposo, aggravato dalla violazione della normativa sulla circolazione stradale. Inutile il ricorso di Antonino A. in Cassazione volto a dimostrare che non era stato provato l'accertamento sull'esortazione dell'imputato al trasportato ad indossare la cintura e che, in ogni caso, l'autista impegnato nella guida, poteva anche legittimamente non essersi reso conto che l'amico non l'avesse indossata.
Difesa bocciata da piazza Cavour che, art. 172 del Cds alla mano, ha ricordato che "il conducente di un veicolo e' tenuto, in base alle regole della comune diligenza e prudenza, ad esigere che il passeggero indossi la cintura di sicurezza e, in caso di sua renitenza, anche a rifiutarne il trasporto" o in alternativa "ad omettere l'intrapresa della marcia. Cio' - mette in chiaro la Suprema Corte - a prescindere dall'obbligo e dalla sanzione a carico di chi deve fare uso della cintura".
Quanto all'obiezione che chi guida non puo' occuparsi dei passeggeri, gli 'ermellini' dicono che "la tesi non puo' essere condivisa in quanto essa e' contrastata dal fondamentale principio secondo cui la colpa altrui non elimina la propria". Insomma, sintetizzano i giudici di Cassazione, "la condotta colposa della vittima e' stato il fattore originante ma non esclusivo dell'evento, giacche' anche il comportamento dell'imputato ha contribuito a produrlo, non avendo egli imposto l'uso della misura idonea, e a sua disposizione, a prevenirlo". Peraltro, conclude il relatore Claudio D'Isa, "la cintura di sicurezza rappresenta la misura specificamente deputata a prevenire conseguenze dannose alla persona in caso di incidente stradale".
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