testata ADUC
 ITALIA - ITALIA - Condominio. Cassazione: no ai debiti affissi in bacheca
Scarica e stampa il PDF
Notizia 
5 gennaio 2011 9:35
 
Con la sentenza n. 186 del 4 gennaio 2011, la seconda sezione civile della Cassazione giudica un illecito affiggere sulle bacheche presenti negli spazi condominiali "le posizioni di debito" di inquilini e proprietari. La Corte ha accolto il ricorso di un condomino del napoletano che aveva chiesto di essere risarcito dal condominio per violazione della privacy dopo l'affissione nell'androne del palazzo dei debiti che questo non aveva ancora saldato. Nella fattispecie il proprietario di un immobile all'interno di un condominio aveva citato per danni l'amministratore perche' in uno spazio comune erano stati affissi i dati relativi alla sua posizione debitoria. Sia il Tribunale civile di Napoli che la Corte d'Appello ne avevano rigettato le richieste.
La Cassazione invece ha cassato la sentenza della corte d'appello accogliendo il ricorso: sono prevalenti le esigenze di privacy dei singoli condomini rispetto a quelle di efficienza dell'amministrazione condominiale. Riconosciuto anche il diritto al risarcimento del danno per illiceita' del comportamento tenuto quale fonte di responsabilita' civile.
Per questo il giudice del rinvio dovra' attenersi al principio secondo cui "la disciplina del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, prescrivendo che il trattamento dei dati personali avvenga nell'osservanza dei principi di proporzionalita' e di non eccedenza rispetto agli scopi per cui i dati stessi sono raccolti, non consente che gli spazi condominiali, aperti all'accesso a terzi estranei al condominio, possano essere utilizzati per la comunicazione di dati personali riferibili al singolo condomino". "Fermo il diritto di ciascun condomino di conoscere, anche, anche su propria iniziativa, gli inadempimenti altrui nei confronti della collettivita' condominiale - l'affissione nella bacheca dell'androne condominiale, da parte dell'amministratore, dell'informazione concernente le posizioni di debito del singolo partecipante al condominio, risolvendosi nella messa a disposizione di quel dato in favore di una serie indeterminata di persone estranee, costituisce un'indebita diffusione, come tale illecita e fonte di responsabilita' civile, ai sensi degli artt. 11 e 15 del codice".

Pubblicato in:
 
 
NOTIZIE IN EVIDENZA
 
ADUC - Associazione Utenti e Consumatori APS