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 ITALIA - ITALIA - Non esiste il diritto al tempo libero. Cassazione
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27 aprile 2011 14:55
 
Il diritto al tempo libero? Non rientra tra quelli costituzionalmente tutelati. Lo rileva la Cassazione secondo la quale i fastidi della vita quotidiana che influiscono sulla qualita' della vita e sullo stato di benessere sono dei diritti per cosi' dire "immaginari" pertanto non danno diritto ad un risarcimento. In questo modo la terza Sezione civile (sentenza 9422) ha respinto il ricorso di Nicola S., un milanese che chiedeva il risarcimento dei danni subiti in seguito alla illegittima sospensione delle linee telefoniche dal 19 al 21 settembre 2001 e per le informazioni sbagliate fornite da un tecnico Telecom sulla operativita' della nuova linea adsl. A suo avviso la perdita del tempo libero riguardava quattro ore del suo tempo da dedicare al riposo da calcolare come ore di straordinario.
Una richiesta bocciata sia dal Tribunale che dalla Corte d'Appello di Milano, nel marzo 2005. Inutilmente Nicola S. si e' rivolto alla Cassazione insistendo sul suo diritto ad essere risarcito per il tempo libero perso. La suprema Corte, citando le norme della Convenzione europea sui diritti dell'uomo e lo stesso Trattato di Lisbona ha ricordato che tutte queste normative "non consentono di ritenere il diritto al tempo libero come diritto fondamentale dell'uomo e, nella sola prospettiva costituzionale, come diritto costituzionalmente protetto e cio' -spiegano gli 'ermellini'- per la semplice ragione che il suo esercizio e' rimesso alla esclusiva autodeterminazione della persona, che e' libera di scegliere tra l'impegno instancabile nel lavoro e il dedicarsi, invece, a realizzare il suo tempo libero da lavoro e da ogni occupazione".
Insomma, insiste la Cassazione sul fatto che "tra i diritti tutelati non rientra il diritto al tempo libero", mentre viene rafforzata la tutela sul "tempo impiegato nel lavoro". Insomma, la Cassazione, bacchettando la tesi difensiva del signor Nicola, ricorda che "i fastidi della vita quotidiana integrano solo un attentato a diritti immaginari, come il diritto alla qualita' della vita, allo stato di benessere, alla serenita': in definitiva, il diritto ad essere e a vivere felici".
Per tutti questi casi, pero', avverte la suprema Corte, "la lesione di un diritto immaginario non e' fonte di responsabilita' risarcitoria non patrimoniale". Per la bocciatura del ricorso, Nicola S. dovra' sborsare 600 euro per le spese processuali.



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