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 ITALIA - ITALIA - I proventi da prostituzione sono tassabili. Cassazione
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5 novembre 2016 10:47
 

La prostituta paga sempre l'Irpef a prescindere dal fatto che l'attività sia abituale o saltuaria. Non solo: in assenza di dichiarazione i versamenti in banca sono comunque imputabili all'attività di meretricio. È quanto affermato dalla Corte di cassazione che, con la sentenza n. 22413 del 4 novembre 2016, ha respinto il ricorso di una contribuente.

La vicenda riguarda una donna che, pur non avendo presentato alcuna dichiarazione, aveva versato in banca altissime somme di denaro, era proprietaria di molte unità immobiliari e aveva un alto tenore di vita. Sulla base di questi dati il fisco aveva spiccato un accertamento.

Lei si era difesa sostenendo che i redditi erano prodotti con l'attività di meretricio. E che per questo erano esenti. La tesi non aveva fatto breccia presso i giudici di merito che li avevano invece ritenuti tassabili. Contro questo capo della sentenza la prostituta ha presentato ricorso alla Suprema corte ma senza alcun successo.

La sezione tributaria ha infatti confermato gli atti impositivi. Sul punto gli Ermellini hanno motivato che il giudice della Ctr ha correttamente rilevato che il fisco ha proceduto all'accertamento d'ufficio ai sensi dell'art. 41 dpr 29 settembre 1973 n. 600 con riferimento alle annualità per le quali non è stata presentata denuncia dei redditi; con riferimento all'annualità per la quale è stata presentata dichiarazione, ha proceduto a norma dell'art. 38 dpr 29 settembre 1973 n.600 riguardante la rettifica delle dichiarazioni delle persone fisiche, che espressamente richiama le metodologie previste dall'art. 39 stesso dpr, tra le quali l'utilizzo dei dati e delle notizie raccolti dall'ufficio nei modi previsti dall'art. 32 (nella specie accertamenti bancari).

Inoltre, la Ctr ha fatto bene a non qualificare, come invece paventava la difesa della donna, i proventi dell'esercizio dell'attività di prostituzione quale «redditi di impresa» ma li ha qualificati ai sensi degli artt.6 e 67 del dpr 29 settembre 1973 n.602 quali «redditi diversi derivanti dall'attività di lavoro autonomo non esercitata abitualmente o dalla assunzione di obblighi di fare».

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