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 ITALIA - ITALIA - Rifiuti e rimborso Iva. Si va dal giudice di pace. Cassazione sezione unite
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8 febbraio 2011 9:38
 
E' il giudice di pace che deve decidere se al contribuente spetta o meno il rimborso dell'Iva illegittimamente pagata sull'imposta rifiuti. Si tratta di una controversia di natura privatistica e non un rapporto tributario tra contribuente e amministrazione finanziaria. Cosi' le sezioni unite della Cassazione (2064/2011), in seguito ad un ricorso di un contribuente davanti al giudice di pace di Venezia per il rimborso della Tia dopo la sentenza della Corte Costituzionale (238/09) che aveva affermato la natura tributaria della tariffa di igiene ambientale. La societa' affidataria riteneva che il ricorso dovesse essere fatto davanti al giudice tributario, ma per i giudici non rileva che il giudizio sulla richiesta di rimborso dell'Iva "implichi la necessita' di accertare se l'imposta fosse dovuta e quale sia la natura dell'obbligo di pagare la Tia". Per la Cassazione, poiche' "soggetto passivo dell'imposta e' esclusivamente colui che effettua la cessione di beni o la prestazione di servizi, la controversia in questione non ha ad oggetto un rapporto tributario". Dunque si deve pronunciare il giudice ordinario.
Gia' in passato la Cassazione (19682/04) aveva precisato che il committente non puo' chiedere direttamente il rimborso dell'Iva non dovuta, poiche' solo cedente e prestatore hanno titolo per agire nei confronti del Fisco.
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