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 ITALIA - ITALIA - Spaccio droga. Cassazione: per lieve entita' la pena e' da rivedere
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26 giugno 2014 17:35
 
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, conro la sentenza 4490/2013 della Corte d'Appello di Bologna, presentato da due condannati per detenzione a fini di spaccio di cocaina, i quali lamentavano l'eccessiva quantificazione della pena.
I giudici avevano ritenuto il fatto di «lieve entità» commesso sotto la vigenza della legge 49/2006 (recupero tossicodipendenti recidivi).
La Cassazione ritiene invece che, quanto al trattamento sanzionatorio, vada applicata la legge più mite, retroattivamente applicabile, individuata nell'articolo 73, comma 5 del Dpr 309/1990 (testo unico sugli stupefacenti) da ultimo sostituito dall'articolo 1, comma 24-ter del Dl 36/2014 (disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza) convertito con modifiche dalla legge 79/2014 che dispone che «salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo che, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con le pene della reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da euro 1.032 a euro 10.329».
La Corte di cassazione sottolinea come questa pena sia meno severa rispetto a quella tenuta presente dai giudici di merito, nella determinazione della pena inflitta a entrambi i ricorrenti. Per questo ha deciso, con sentenza n. 27619 pubblicata ieri dalla quarta sezione penale - presidente Vincenzo Romis -, che andasse ricalcolata la pena con «un'operazione che implica un'integrale rinnovazione del giudizio di commisurazione, in funzione della nuova cornice edittale da assumersi a riferimento». La sentenza impugnata è stata, quindi, rinviata a un'altra sezione della Corte d'appello di Bologna.
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