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4You-MyWay. La Consob risponde. che non puo' rispondere.
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24 gennaio 2005 0:00
 
Abbiamo ricevuto, per posta ordinaria non anticipata via fax, la risposta del presidente della Consob alla nostra lettera del 3 Gennaio 2005 (clicca qui) con la quale, oltre a sollecitare la risposta a precedenti quesiti circa il comportamento dell'intermediario nella progettazione dei piani finanziari MyWay e 4You si ponevano una serie di quesiti relativi all'interpretazione della normativa emanata dalla Consob.
La risposta della Consob ci ha lasciato allibiti: la Consob risponde che non puo' rispondere.
Non vi e' dubbio alcuno che la Consob non solo puo' dare e fornire risposte a quesiti relativi ad interpretazioni delle norme che essa emana, ma tale attivita' costituisce prassi consolidata dell'Istitutito riconosciuta nella comunicazione n. DIS/97012083 del 28-11-1997 come "uno strumento che concorre allo svolgimento delle attribuzioni istituzionali, in quanto consente di fornire indirizzi interpretativi e applicativi di norme e di rendere omogenei i comportamenti degli operatori, contribuendo così alla tutela degli investitori"
Non potendo pensare che la Consob non desideri rispondere alle nostre domande, dobbiamo ritenere che vi sia stato un difetto di comunicazione e per questo abbiamo richiesto un incontro con il presidente della Consob.
Di seguito il testo integrale delle due lettere.


DIVISIONE RELAZIONI ESTERNE
Ufficio Esposti e Interrogazioni Parlamentari
Protocollo: 5002055
Procedimento: 20044131/1+Cod 244595

Spett.le
Aduc
Via Cavour, 68
50129 Firenze


OGGETTO: Richiesta di informazioni

Si fa riferimento alle note del 10 dicembre 2004 (aventi ad oggetto "Richiesta di risposta su quesiti relativi al caso MyWay/4You dopo il 17 dicembre 2004") e del 3 gennaio u.s. (avente ad oggetto "Sollecito ai nostri quesiti relativi ad interpretazioni di norme sugli emittenti di strumenti finanziari"), con le quali codesta Associazione, facendo seguito alla precedente corrispondenza, ha ulteriormente richiesto una valutazione della Consob circa il "comportamento dell'intermediario nella progettazione, commercializzazione ed esecuzione" dei piani finanziari "My Way" e "4 You" ed ha posto una serie di quesiti attinenti anche ai profili civilistici delle operazioni in questione.

Al riguardo, si richiama il contenuto delle precedenti note Consob del 27 maggio c.a. n. 405696 (all. 1) e del 30 settembre u.s. n. 4086498 (all. 2), con le quali si è corrisposto alle pressanti richieste di codesta Associazione, fornendo le consentite informazioni circa l'attività di vigilanza espletata dall'Istituto relativamente alle operazioni di che trattasi nonche' indicazioni di carattere generale sulla procedura sanzionatoria attivata e sulle regole che presiedono alla materia. E cioè nel rispetto dei doveri legali di riservatezza che il Testo Unico dell'intermediazione finanziaria prescrive relativamente all'esercizio delle attivita' di vigilanza della Consob e alle notizie, informazioni e dati per tale via acquisiti.

Si chiarisce quindi ulteriormente che la Consob non puo' esprimersi pubblicamente, come richiesto da codesta Associazione, circa la legittimita' dei contratti in questione e del comportamento dell'intermediario.

Non competono, infatti, all'Istituto poteri/doveri di qualificazione giuridica dei medesimi contratti dal punto di vista civilistico.

Quanto all'attivita' di vigilanza della Consob, la medesima e' stata volta a verificare il comportamento degli intermediari, tenuto conto delle particolari caratteristiche in questione (che peraltro non sono assoggettati agli obblighi di trasparenza relativa alla sollecitazione del pubblico risparmio) e a riscontrare il rispetto delle regole di comportamento cui gli intermediari stessi devono uniformarsi nello svolgimento dei servizi prestati nonche' l'idoneita' delle procedura aziendali e l'efficacia della funzione di controllo interno, secondo gli usuali criteri che presiedono all'attivita' di indagine dell'Istituto.

In esito ai predetti interventi di vigilanza, e' stata attivata una procedura sanzionatoria conclusasi per quanto di competenza della Consob nei termini previsti dalle norme di attuazione della legge n. 241/1990.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE



Segue la risposta dell'Aduc

Firenze, 24 Gennaio 2005

Spettabile
Prof. Lamberto Cardia
c/o CONSOB
Via G.B. Martini, 3 - 00198 ROMA
Anticipata via fax: 06 8417707

Oggetto: Richiesta d'incontro

Egregio Presidente Cardia,

Abbiamo ricevuto la sua nota del 17 Gennaio 2005 con la quale, sostanzialmente ci comunica che la Consob non potrebbe rispondere alle nostre domande.
Nelle precedenti comunicazioni (30 settembre 2004, prot. 4086498) codesta commissione ci rispondeva che "allo stato non si rende possibile fornire notizie più esaurienti di quelle già comunicate né fornire risposta ai quesiti posti che attengono proprio a temi oggetto dell'attività di vigilanza in corso".
Terminata l'indagine, nell'ultima nota ci "chiarisce ulteriormente che la Consob non può esprimersi pubblicamente circa la legittimità dei contratti in questione e del comportamento dell'intermediario. Non compete, infatti, all'Istituto poteri/doveri di qualificazione giuridica dei medesimi contratti dal punto di vista civilistico".
Nelle nostre precedenti comunicazioni (cfr. ns. nota del 1 Giugno 2004) abbiamo già precisato che non si è mai richiesto alla Consob di pronunciarsi pubblicamente sulla legittimità dei contratti MyWay e 4You bensì sul comportamento dell'intermediario. Questa richiesta la violazione dei doveri di riservatezza dal momento che non abbiamo chiesto di rivelare dati o notizie apprese durante l'indagine, ma di prendere una posizione circa informazioni di carattere pubblico: ovvero il comportamento di un intermediario che progetta e commercializza un contratto i MyWay-4You. Nella nostra ultima lettera del 3 Gennaio 2005 abbiamo aggiunto una serie di quesiti in ordine all'interpretazione della normativa di competenza dell'Istituto.
Come è noto, la risposta a quesiti di questo genere rientra fra l'attività ordinaria dell'Istituto.
Nella comunicazione n. DIS/97012083 del 28-11-1997 l'allora presidente della Consob, Tommaso Padoa Schioppa, scriveva: "E' prassi consolidata della Consob fornire risposta ai quesiti, relativi a materie di competenza istituzionale, posti da operatori e organismi del mercato, associazioni di categoria, studi professionali, risparmiatori e relative associazioni rappresentative.
Pur non rientrando tra le attività dovute, la Commissione è consapevole che la risposta fornita ai quesiti posti da soggetti del mercato rappresenta uno strumento che concorre allo svolgimento delle attribuzioni istituzionali, in quanto consente di fornire indirizzi interpretativi e applicativi di norme e di rendere omogenei i comportamenti degli operatori, contribuendo così alla tutela degli investitori.
[.] La Commissione si riserva di esaminare anche quesiti relativi a fattispecie ipotetiche o astratte nei casi in cui, a suo giudizio, la risposta a tali quesiti possa consentire di definire indirizzi interpretativi di particolare rilevanza e d'interesse generale."

Possiamo comprendere, anche se non condividiamo, che un pronunciamento pubblico in ordine al comportamento di un intermediario oggetto di un provvedimento sanzionatorio possa essere ritenuto inopportuno dall'Istituto. Certamente non vi sono precedenti in merito. Ciò nonostante riteniamo che Consob possa pronunciarsi in tal senso ma, molto più semplicemente, ritenga che non sia opportuno.
Ci risultano invece incomprensibili le motivazioni per le quali codesto Istituto ritenga non opportuno (certamente non si può parlare di impossibilità) rispondere ai quesiti posti nella nostra ultima lettera del 3 Gennaio 2005. In quest'ultimo caso, infatti, vi è una prassi consolidata dell'Istituto.
Nelle ultime due settimane la commissione ha ricevuto diverse decine di lettere (che anche noi abbiamo ricevuto in copia conoscenza) nella quale i risparmiatori, appoggiando le richieste dell'Aduc, hanno richiesto alla Commissione se, in relazione ad un contratto come i MyWay-4You, che prevede la concessione di un finanziamento per l'acquisto di quote di fondi comuni d'investimento (dello stesso gruppo bancario) e obbligazioni:
1. Una clausola la quale preveda che "i termini e le condizioni relative al finanziamento ed alla relativa garanzia, prevarranno, a beneficio della Banca, in caso di incompatibilità, su quelle relative agli altri prodotti e servizi", è rispettosa della normativa di settore?
2. Può il contratto imporre dei vincoli a carico del fondo comune d'investimento non previsti dal regolamento del fondo stesso?
3. Può l'intermediario farsi dare un mandato a firmare in nome e per conto dei clienti i moduli e formulari per l'acquisto del fondo e dell'obbligazione, omettendo così di far prendere visione al cliente delle informazioni che devono obbligatoriamente essere presenti in tali moduli?
4. Nel caso in cui il mandato di cui al punto precedente sia in linea con la normativa di settore, sarebbe comunque obbligatorio indicare nel contratto il prezzo di acquisto dell'obbligazione? L'eventuale mancata indicazione del prezzo, che conseguenze comporterebbe?
5. Nel caso di offerta fuori sede del contratto, l'indicazione della facoltà di cui all'art. 30 c. 6 del Testo Unico della Finanza dovrebbe comparire obbligatoriamente all'interno del corpo contrattuale sebbene al contratto stesso sia allegato il prospetto informativo?
6. Nel caso in cui un'obbligazione ZC a 15 anni venga emessa da una banca appartenente allo stesso gruppo bancario poche settimane prima della vendita al cliente fuori mercato, ad un prezzo, indicato nel regolamento dell'obbligazione, del 10% inferiore al prezzo praticato al cliente, può dirsi rispettata la best execution? Come può, l'intermediario, assolvere l'onere della prova, a suo carico, di aver rispettato il principio di best execution nella negoziazione di un'obbligazione all'interno di un contratto come quello sopra descritto?
7. In un contratto come quello sopra descritto, la clausola che disciplina l'estinzione del finanziamento, deve essere espressamente approvata dall'investitore ai sensi del Regolamento Consob 11522 art. 47. c. 1?
Si tratta, evidentemente, di domande che consentirebbero alla Commissione di fornire degli "indirizzi interpretativi di particolare rilevanza e d'interesse generale" dal momento che non solo riguardano oltre 170 mila risparmiatori, ma affrontano una tematica particolarmente complessa che potrebbe lasciare spazio a comportamenti elusivi della normativa di settore anche da parte di altri intermediari.
Francamente, non riusciamo a comprendere come la Consob non veda l'utilità di una risposta su questi quesiti. Migliaia di sottoscrittori di questi prodotti si sono rivolti alla nostra associazione per chiedere assistenza. L'elenco di questi risparmiatori è già in vostro possesso in quanto avete ricevuto migliaia di lettere indirizzate all'intermediario, con voi e noi in copia conoscenza, nelle quali i sottoscrittori richiedevano l'annullamento e/o la nullità dei contratti. Naturalmente, qualora lo riteneste necessario siamo disponibili a fornirvi l'elenco completo dei risparmiatori che ci hanno contattato per questo problema.
Siamo convinti che la Commissione che Lei presiede abbia tutti gli strumenti per fornire una tutela determinante a questi risparmiatori ed a tutti gli altri che potrebbero, in futuro, sottoscrivere contratti simili.
Per questo ci sentiamo in dovere di esperire ogni tentativo affinché la Consob faccia tutto quanto in suo potere per tutelare i risparmiatori coinvolti in questa vicenda. Per questo leggiamo la Sua ultima risposta in base alla quale la Consob non può rispondere, come un errore che deriva da un evidente difetto di comunicazione. Riteniamo, quindi, che non siamo stati in grado di comunicare con precisione le nostre richieste. Per questo, sospendiamo l'avvio del digiuno di dialogo che Le avevamo preannunciato per il 24 gennaio, e chiediamo un incontro per chiarire sia le nostre richieste sia gli intendimenti dell'Istituto circa l'opportunità di utilizzare i propri poteri al fine di tutelare i risparmiatori coinvolti in questa vicenda.

Distinti Saluti
Alessandro Pedone
Responsabile Aduc per la Tutela del Risparmio
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