Venerdì 5 giugno 2026
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Accordo transattivo con il paziente non prova la colpa

Articolo · Smeralda Cappetti ·

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Calabria, con la sentenza 45 /25 ha stabilito che l'accordo transattivo con il paziente non è di per sé sufficiente ad accertare la responsabilità da colpa medica. Nel caso di specie la Corte infatti ha escluso la responsabilità del medico e dell’ostetrica per mancata prova della condotta e, comunque, per assenza di colpa grave.
Né la conclusione dell’accordo transattivo poteva rilevare come elemento costitutivo della responsabilità. I giudici hanno infatti precisato che l’atto transattivo non può sollevare il giudice contabile dalla valutazione della illiceità della condotta dei sanitari e quindi della loro colpa grave. Solo l’accertamento della stessa, oltre che del nesso di causalità, può legittimare il giudice a dichiarare la responsabilità sanitaria e condannare i medici al risarcimento del danno erariale indiretto.  L’accordo transattivo, infatti, non contiene un accertamento di responsabilità, bensì unicamente reciproche concessioni.


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