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Acquisti. La garanzia si estende ai costi per la sostituzione. Sentenza della Corte di Giustizia Europea
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Articolo di Claudia Moretti
5 luglio 2011 10:30
 
Una recente sentenza della Corte di Giustizia (del 16 giugno 2011, n. C-65/09 e C-87/09) ha chiarito alcuni aspetti della normativa europea a garanzia del consumatore, valevoli anche nei confronti degli operatori del diritto italiani. Si tratta, infatti, di una decisione che, sebbene rivolta e avente ad oggetto la legge attuativa tedesca, affronta, in via pregiudiziale, un tema piuttosto spinoso.
Nel caso di vizi di un bene venduto, che, per la restituzione/riparazione, debba essere smontato, rimosso, e poi reinstallato o riposto (con costi, dunque, di smontaggio e rimontaggio, e/o di trasporto), chi, fra il venditore e d il consumatore acquirente, deve sopportare i costi relativi alle operazioni in questione?
La risposta è tutt'altro che scontata.
Nei casi trattati congiuntamente dalla Corte di Giustizia, un primo consumatore aveva acquistato delle mattonelle che poi aveva fatto installare sul proprio pavimento, sopportandone in proprio i relativi oneri. Al momento della fine della posa, si era reso conto che presentavano difetti di conformità. Poiché il contratto di vendita comporta la garanzia per i vizi in questione, al venditore sarebbe di certo spettata la riparazione ovvero sostituzione delle mattonelle viziate. Ma anche i costi di manodopera per togliere quelle già poste? E anche i successivi oneri per reinstallare le nuove sostituite? E se vi fosse evidente “sproporzione” fra i costi delle operazioni necessarie a sostituire il bene, ed il bene stesso? Può esser ritenuto comunque responsabile il venditore a titolo di garanzia?
Il secondo caso, invece, riguardava una consumatrice che aveva acquistato una lavastoviglie portata in luogo diverso e lontano dal negozio. Al momento della presentazione dei vizi, chi deve sostenere i costi per il trasposto della merce viziata o/o sostituita?
La direttiva europea ha avuto diversa applicazione in tutta Europa.
Il diritto tedesco prevede espressamente la possibilità per il venditore di eccepire l'adempimento di dette operazioni (ovvero dei loro costi) se sproporzionati al valore del bene acquistato, avendo riguardo all'uso comune proprio del bene. Il diritto Belga ed Austriaco prevedono anche che il venditore debba garantire, oltre che il bene in sé considerato, le ulteriori operazioni di messa in pristino/sostituzione, solo in presenza di sua colpa. *
Ora, poiché tutti gli Stati membri sono tenuti ad uniformarsi agli articoli 3, nn. 2 e 3, terzo comma, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 25 maggio 1999, 1999/44/CE in materia di vendita e garanzia al consumo, la Corte di Giustizia ha chiarito che:
1. Ai sensi dell’art. 3, n. 1, della direttiva, il venditore risponde, nei confronti del consumatore, di qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene.??
2. L’art. 3, n. 2, della direttiva elenca i diritti che il consumatore può far valere nei confronti del venditore in caso di difetto di conformità del bene consegnato. In un primo tempo, il consumatore ha il diritto di esigere il ripristino della conformità del bene. Ove non sia possibile ottenere tale ripristino della conformità del bene, il consumatore può esigere, in seconda battuta, una riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto.??
3. Quanto al ripristino della conformità del bene, l’art. 3, n. 3, della direttiva precisa che il consumatore ha il diritto di esigere dal venditore la riparazione del bene o la sua sostituzione, in entrambi i casi senza spese, a meno che la sua richiesta non sia impossibile da soddisfare o sproporzionata.
Ciò premesso, ecco i passaggi più espliciti e chiari della pronuncia:
“La Corte ha già avuto modo di rilevare che risulta quindi sia dal tenore letterale dell’art. 3 della direttiva, sia dai pertinenti lavori preparatori di quest’ultima che il legislatore dell’Unione ha inteso fare della gratuità del ripristino della conformità del bene da parte del venditore un elemento essenziale della tutela garantita al consumatore da tale direttiva. Detto obbligo, incombente al venditore, di gratuità del ripristino della conformità del bene, indipendentemente dal fatto che esso venga attuato mediante riparazione o sostituzione del bene non conforme, mira a tutelare il consumatore dal rischio di oneri finanziari che potrebbe dissuadere il consumatore stesso dal far valere i propri diritti in caso di assenza di una tutela di questo tipo.
Orbene, si deve necessariamente rilevare che, se il consumatore, in caso di sostituzione di un bene non conforme, non potesse chiedere al venditore di farsi carico della sua rimozione dal luogo in cui egli lo aveva installato, tenendo conto della sua natura e dell’uso previsto, e dell’installazione nello stesso luogo del bene sostitutivo, tale sostituzione gli cagionerebbe oneri finanziari supplementari che non avrebbe dovuto sostenere qualora il venditore avesse correttamente eseguito il contratto di vendita. Infatti, se quest’ultimo avesse fin da subito consegnato un bene conforme al contratto stesso, il consumatore avrebbe sostenuto un’unica volta le spese di installazione e non avrebbe dovuto sostenere le spese di rimozione del bene difettoso...[...]
...ai sensi dell’art. 3, n. 3, della direttiva, la riparazione e la sostituzione di un bene non conforme devono essere effettuate non solo senza spese, ma anche entro un lasso di tempo ragionevole e senza notevoli inconvenienti per il consumatore. Questo triplice requisito è l’espressione della manifesta volontà del legislatore dell’Unione di garantire al consumatore una tutela effettiva.”

Per concludere, infine, che:
“...il consumatore, fiducioso nella conformità del bene consegnato, abbia installato in buona fede il bene difettoso tenendo conto della natura del bene e dell’uso previsto, prima della comparsa del difetto, non può rappresentare una colpa da ascriversi al consumatore stesso.??Pertanto, in una situazione in cui nessuna delle due parti contrattuali ha agito colpevolmente, è legittimo porre a carico del venditore le spese di rimozione del bene non conforme e di installazione del bene sostitutivo, dal momento che tali spese supplementari, per un verso, sarebbero state evitate qualora il venditore avesse fin da subito eseguito correttamente i propri obblighi contrattuali e, per altro verso, esse sono ormai necessarie per procedere al ripristino della conformità del bene.”
Ci pare un buon risultato per il consumatore europeo e, dunque, anche italiano. Un ottimo precedente da invocare sin dalle prime raccomandate di messa in mora e da richiamare negli eventuali contenziosi giudiziari.

* Questo l'articolo di legge del codice al Consumo italiano (d.lgs 206 del 2005):
“Art. 130.
Diritti del consumatore
1. Il venditore e' responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformita' esistente al momento della consegna del bene.
2. In caso di difetto di conformita', il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformita' del bene mediante riparazione o sostituzione, a norma dei commi 3, 4, 5 e 6, ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto, conformemente ai commi 7, 8 e 9.
3. Il consumatore puo' chiedere, a sua scelta, al venditore di riparare il bene o di sostituirlo, senza spese in entrambi i casi, salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all'altro.
4. Ai fini di cui al comma 3 e' da considerare eccessivamente oneroso uno dei due rimedi se impone al venditore spese irragionevoli in confronto all'altro, tenendo conto:
a) del valore che il bene avrebbe se non vi fosse difetto di conformita';
b) dell'entita' del difetto di conformita';
c) dell'eventualita' che il rimedio alternativo possa essere esperito senza notevoli inconvenienti per il consumatore.
5. Le riparazioni o le sostituzioni devono essere effettuate entro un congruo termine dalla richiesta e non devono arrecare notevoli inconvenienti al consumatore, tenendo conto della natura del bene e dello scopo per il quale il consumatore ha acquistato il bene.
6. Le spese di cui ai commi 2 e 3 si riferiscono ai costi indispensabili per rendere conformi i beni, in particolare modo con riferimento alle spese effettuate per la spedizione, per la mano d'opera e per i materiali.”
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