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Aiazzone e la 'bontà' di Fiditalia
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Articolo di Libero Giulietti *
8 giugno 2011 8:57
 
 Recentemente abbiamo ricevuto alcune richieste di aiuto o di consiglio provenienti,da consumatori che avevano effettuato acquisti di mobili da Aiazzone pagando con denaro proprio o facendosi finanziare da Fiditalia. In merito proponiamo alcune osservazioni che, forse, ad alcuni potranno sembrare banali, ma la nostra esperienza ci dice che non sono alla portata di tutti.
Prima di tutto bisogna tener presente che il nome “Aiazzone” non è la denominazione sociale del venditore, ma un marchio commerciale utilizzato dalle varie società del gruppo che se ne servivano per commercializzare il prodotto. Dunque, per prima cosa, occorrerà che gli interessati controllino la copia dell'ordine in loro possesso da cui risulta la società venditrice e si informino su quale sia il tribunale che ne ha dichiarato il fallimento.
Tutti gli acquirenti sono accomunati dal fatto che, data la situazione di fallimento delle società fornitrici, ben difficilmente si vedranno consegnare il mobilio che avevano acquistato (e pagato), ma tra loro esiste, però, una differenza sostanziale a seconda che abbiano pagato con denaro proprio o abbiano avuto, dall'intermediario convenzionato Fiditalia, un finanziamento.
Coloro che hanno pagato la fornitura con denaro proprio potrebbero richiedere alla procedura fallimentare, allegando i documenti probatori dell’acquisto, la consegna dei mobili che avevano ordinato, ma poiché è molto più probabile (se non certo) che tale consegna non verrà effettuata sarà necessario presentare nello stesso atto, in via subordinata, la domanda di insinuazione al passivo.
Coloro che, invece, si sono avvalsi, per il pagamento, di un prestito Fiditalia, vengono adesso a trovarsi in una posizione più favorevole.
Tale posizione è sintetizzata in un comunicato stampa di Fiditalia recante la data del 26 aprile in cui viene prospettata la seguente linea comportamentale: "in caso di mancata consegna totale dei mobili, il finanziamento viene estinto con la conseguenza che le rate a scadere non verranno più pretese e quelle fino ad allora pagate vengono restituite; in caso, invece, di consegna parziale di mobili il finanziamento verrà ridotto in misura corrispondente".  In questo caso, afferma Fiditalia, la riduzione dell'importo del contratto e, conseguentemente, del finanziamento avverrebbe su accordo tra Fiditalia stessa e il curatore.
La soluzione adottata, comprensibile per l'intento di limitare l'onerosità della gestione di una serie numerosa di forniture, non può far venir meno i diritti della clientela di contestare gli accordi intervenuti fra curatore e Fiditalia laddove essa ritenga di esserne in qualsiasi modo pregiudicata.
Dunque occorrerà che i consumatori si rivolgano a Fiditalia affinché questa ri-accrediti le somme percepite ai soggetti finanziati.
Fiditalia ci informa poi che è impegnata in "iniziative volte a tutelare i clienti coinvolti nel dissesto di Aiazzone/Emmelunga".
In proposito, pur apprezzando il comportamento di Fiditalia, non vorremmo che questa apparisse più buona di quello che è perché la sua decisione è tutt'altro che un gesto di bontà, ma riflette un preciso obbligo giuridico che le deriva dall'articolo 125 quinquies del Testo Unico Bancario.
La norma in questione, infatti, prevede che, quando il fornitore di beni e servizi (Aiazzone nel nostro caso) è stato inutilmente costituito in mora per un inadempimento avente le caratteristiche di cui all'articolo 1455 codice civile vale a dire di non scarsa importanza, si risolve anche il contratto di credito collegato a quello di fornitura.
Inoltre non possiamo dimenticare la negligenza di Fiditalia che ha continuato a far credito agli ignari consumatori pur essendo al corrente (o dovendo esserlo), da molto tempo, delle condizioni economiche e finanziarie del gruppo Aiazzone.
Qui la nostra scheda pratica:
Fallimenti Aiazzone e Emmelunga. Cosa fare

* Avvocato, consulente legale Aduc in materia bancaria e finanziaria

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