Venerdì 7 agosto 2026
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L’assegno di mantenimento può essere dovuto anche se i figli vivono con te

Articolo · Sara Astorino ·

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 11635/2016 ha assunto una decisione che solleva numerose perplessità.

Se, infatti, il principio nello stesso contenuto dovesse essere confermato, si avrebbe una rivoluzione, in negativo, per quei genitori tenuti a versare il contributo al mantenimento che spesso, se non sempre, sono i padri.

 

Cosa ha stabilito la Corte?

Che se anche un figlio vive prevalentemente con il padre, tenuto a versare il contributo al mantenimento in favore del figlio, potrebbe comunque essere tenuto a versare un assegno di mantenimento alla madre.

 

Perché?

Secondo la Corte potrebbe essere necessario a garantire al figlio minore una relazione effettiva e qualitativamente adeguata con entrambi i genitori.

Tale principio però ha dei limiti anche perché, in caso contrario, saremmo dinanzi ad una controsenso giuridico e ad una totale rivoluzione delle norme che sinora hanno regolato la materia.

Chiarisce la Corte che non basta una semplice disparità economica per riconoscere tale assegno, occorre che il Giudice svolga una valutazione complessiva.

 

Il Caso.

In una separazione veniva disposto l’affidamento condiviso del minore con collocamento dello stesso presso la casa del padre.

Ciò nonostante il padre era stato onerato di versare un consistente assegno di mantenimento in favore della madre, pari ad € 2.000,00, nonché di pagare il 70% delle spese straordinarie.

Il padre ovviamente appellava la sentenza che, tuttavia, veniva confermata dalla Corte d’Appello.

Si arrivava così in Cassazione ove il padre rilevava che la differenza reddituale fosse stato l’unico elemento preso in considerazione senza tenere in considerazione il fatto che il figlio, di fatto, trascorreva ben poco tempo con la madre.

La Corte, pur riconoscendo la correttezza della decisione, ovvero la concessione di un assegno, chiariva che doveva procedersi ad una nuova quantificazione poiché l’art. 337 cc stabilisce che ambo i genitori devono contribuire al mantenimento dei figli in proporzione alle rispettive capacità economiche.

Per tale ragione, quando necessario, il giudice può prevedere un assegno periodico per garantire questo equilibrio.

La Corte precisava, altresì, che l’assegno non ha la funzione di compensare la differenza di redditi ma serve a tutelare l’interesse superiore del minore.

 

Siamo innanzi ad un assegno perequativo?

La risposta a questa domanda è sì posto che si tratta di un contributo che serve ad eliminare quelle differenze di risorse tra ex partner che rischia di incidere sulla qualità della relazione con l'altro.

Ad esempio il genitore economicamente più debole, anche se non collocatario, potrebbe non poter organizzare per il proprio figlio sport, corsi, vacanze.

 

Quando può essere riconosciuto questo assegno?

Sicuramente, come detto, non solo in caso di differenza economica ma devono essere valutati tutti gli elementi elencati nell’art. 337 ter cc; quindi, le esigenze concrete e attuali del figlio, il tenore di vita mantenuto durante il precedente periodo di convivenza con entrambi i genitori,  i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche complessive di entrambi, il valore economico delle attività domestiche e dei compiti di cura svolti da ciascun genitore.

 

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