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Autonoleggio e multa Antitrust per cresta sulle multe. Un po’ di chiarezza
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Articolo di Redazione
9 maggio 2024 9:27
 

Antitrust ha sanzionato per clausola vessatoria una serie di autonoleggi che, nelle condizioni contrattuali, prevedono di incassare un importo forfettario (fee) per la gestione delle multe ricevute dai loro clienti. Si tratta di multe rispetto alle quali le aziende devono solo comunicare all'autorità di polizia i dati del noleggiante, e l’autorità prevede poi a rinotificare il verbale all’intestatario del contratto di noleggio. Si tratta di costi di diverse decine di euro (si arriva anche a 50).

Il provvedimento è quanto mai opportuno perché si tratta di una vera e propria cresta che non trova giustificazione nell’incombenza a cui le aziende devono ottemperare: piccole operazioni da computer.

Spesso queste multe arrivano al noleggiante con qualche ritardo o imperfezione nella procedura di notifica e, quindi, sarebbero impugnabili per un ricorso. 

La procedura prevede:
- l’Autorità notifica la multa al noleggiatore entro 90 giorni da quando l’infrazione è stata commessa; 
- il noleggiatore deve a sua volta, entro 60 giorni dalla ricezione del verbale, comunicare all’Autorità i dati del noleggiante; 
- l’Autorità, entro 90 giorni da quando riceve questa comunicazione deve rinotificare il verbale al noleggiante che, rispetto all’infrazione commessa
* può pagare la multa (in alcuni casi con lo sconto del 30% se paga entro 5 giorni - inclusi i festivi - dalla notifica) o al cosiddetto minimo edittale entro 60 giorni dalla ricezione, 
* oppure può fare ricorso - all’Autorità del luogo in cui è stata commessa l’infrazione -  entro 30 giorni al giudice di pace o, in caso di evidente errore di chi ha comminato la multa, entro 60 giorni al Prefetto… questo perché il Prefetto non è un giudice che valuta le circostanze di un’infrazione, ma solo la violazione e, in caso di non accoglimento, l'importo della multa è raddoppiato in automatico.


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