Con
sentenza del 27.09.2010, il Tribunale di Bergamo ha condannato il tour operator romano Viaggi nel Mondo S.r.l., noto con il nome di Avventure nel Mondo, al risarcimento del danno in favore di un gruppo di partecipanti ad un viaggio, sul presupposto che il capogruppo dallo stesso scelto ed affiancato ai viaggiatori costituisca un suo rappresentante avente una funzione organizzativa e di coordinazione.
Detta sentenza esclude che i “viaggi avventura” organizzati dal predetto tour operator siano, come viceversa sostenuto da Viaggi nel Mondo, “autogestiti” dal gruppo di partecipanti in totale autonomia, ricorrendo invece una fattispecie di “vendita di pacchetto turistico”, disciplinata dall’art. 84 del codice del consumo.
Anche Viaggi nel Mondo S.r.l., quindi, non può esimersi dall’osservare gli obblighi informativi sanciti a protezione del cliente dall’art. 87 del codice del consumo, essendo, al pari di qualsiasi altro tour operator, responsabile nei confronti dei partecipanti ai viaggi dallo stesso organizzati, in caso di mancato ed inesatto adempimento, ai sensi del successivo art. 93 del codice del consumo.
* Avvocato del foro di Bergamo