Banche e debiti eccessivi. Che fare?
Capita spesso che si rivolgano a noi persone che, per disgrazie, per i rovesci della vita, per investimenti sbagliati o per i loro stessi errori, si sono indebitate più di quanto si potessero permettere. Non intendiamo qui riferirci a coloro che non pagano il conto del mobiliere o dell’artigiano che gli ha fatto i lavori in casa, creditori, questi, cui la legge non dà alcun vantaggio in termini di acquisizione di garanzie, consultazione di banche dati ecc., ma a coloro che hanno acceso una pluralità di finanziamenti, soprattutto piccoli finanziamenti, con una o più banche o finanziarie e non riescono più a rimborsarli. Per la nostra esperienza sono soprattutto le finanziarie che, in un mercato del credito sovrabbondante di sportelli e operatori, non disdegnano di rivolgersi alla clientela più povera e più compromessa, con difficile accesso al canale bancario, applicando tassi e condizioni sovente estremamente pesanti.
La vita delle persone che cadono nella trappola di un eccessivo indebitamento, diviene molto grama.
Pur senza generalizzare riteniamo che mentre i lavoratori autonomi possono riuscire, magari con difficoltà, a gestire la situazione sottraendo, almeno in parte, i loro redditi ai creditori, coloro che vivono di stipendio o pensione non possono proprio sfuggire e sono spesso i più colpiti. I loro beni vengono espropriati ed in ciò il trattamento che gli viene fatto è simile a quello praticato a tutti i debitori. Le cose cambiano, però, sul piano dell’espropriazione del reddito che, provenendo da una sola fonte (il datore di lavoro o l'ente erogatore della pensione) viene aggredito direttamente in quella sede prima che giunga nella disponibilità del debitore.
Ciò che rimane, allora, è falcidiato drasticamente, col risultato che il livello di vita di queste persone si riduce al limite della povertà quando non della pura e semplice sussistenza. La loro iscrizione, come cattivi pagatori, in banche dati (Sistemi di Informazione Creditizia) gli toglierà, fino a che non rimborseranno, cioè per anni e anni, ogni accesso al credito con la conseguente impossibilità di dar vita a qualsiasi iniziativa economica a loro nome.
Pur con le dovute distinzioni da farsi da caso a caso e non dimenticando che chi ha prestato il denaro ha tutto il diritto di riaverlo, come Associazione di Consumatori siamo molto colpiti dalla drammaticità del fenomeno che la crisi economica sta ampliando soprattutto - ma non solo - quando queste persone non sono responsabili, ma vittime della situazione (non poche volte ci hanno telefonato o contattato persone che, avendo perso il lavoro, erano costrette a scegliere tra pagare le rate del finanziamento o dar da mangiare ai loro figli).
Sicuramente l'arma migliore per ridurre, sul piano macroeconomico, il numero di queste situazioni sarebbe quella della crescita economica, ma l'attuale politica di continue torchiature fiscali senza tagli alla spesa pubblica è, secondo noi, l'esatta antitesi di ciò che serve allo scopo ed è facile prevedere - come del resto sta già accadendo e come era stato ampiamente previsto - che la recessione che ha provocato non farà altro che aggravarsi e con lei le insolvenze di cui parliamo.
Sul piano normativo c’è stata, da ultimo, qualche attenzione al fenomeno da parte del legislatore (es . L.27.1.2012 n. 3 “Disposizioni in materia di usura e di estorsione nonché di composizione delle crisi da sovra indebitamento”) con risultati che – se non ci sbagliamo – si profilano modesti.
Maggior rilievo ci sembra doversi attribuire all'art. 124 bis del Testo Unico Bancario (introdotto dal Dlgs 13 agosto 2010 n. 141), intitolato: Verifica del merito creditizio, norma, questa, che impone alle banche di valutare prima della conclusione del contratto di credito, “il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente”. La stessa valutazione dovrà essere fatta, con un aggiornamento delle informazioni e consultazione della banca dati, in caso il finanziatore accolga una richiesta di aumento significativo dell'importo totale del credito.
A ben vedere, la norma non introduce una novità assoluta perché la verifica del merito creditizio era prevista anche prima della sua introduzione. Da sempre, infatti, l'intermediario era tenuto a controllare che il destinatario del prestito fosse in condizioni di restituirlo, ma tale esame rispondeva alle esigenze di corretta allocazione del credito nonché di sana e prudente gestione dell'intermediario stesso.
La differenza sta nel fatto che la norma ora citata, senza abbandonare le finalità preesistenti, introduce un nuovo ed ulteriore fine che è quello della tutela del consumatore. Troviamo il principio espresso chiaramente nel D.M. 3 febbraio 2011 attuativo della norma in cui "(Art. 1 “ Finalità e principi generali”) si prevede, come scopo di "promuovere… la diffusione di pratiche responsabili nella concessione del credito e.. assicurare un elevato grado di tutela dei consumatori”.
A prima vista, comunque, l’innovazione non dovrebbe aver comportato grosse modifiche nel comportamento degli intermediari i quali ora devono dar corso (ma, come si è detto, dovevano farlo anche in passato) a procedure di istruttoria, monitoraggio, revisione delle linee di credito e devono astenersi dal concedere credito (o un incremento di questo) laddove l'istruttoria compiuta, unitamente alla consultazione di una o più banche dati, inducano ad un ragionevole convincimento che il cliente non sarà in grado di sostenere gli oneri connessi al rimborso della somma erogata.
Tale diniego di concedere credito viene visto come una tutela del consumatore che lo ha richiesto perché lo salvaguarda da un indebitamento eccessivo, ma se l'intermediario non assicura questa tutela - vale a dire se concede il credito ad un destinatario non solvibile - in che modo ne risponderà?
Anche sotto questo profilo non ci sembra che la norma in questione introduca stravolgimenti rispetto a quanto accadeva in precedenza e una contestazione in base all’art. 124 bis ad iniziativa del consumatore rimane, a nostro avviso, molto difficoltosa.
Anche ammettendo che l’intermediario abbia sbagliato (dimostrazione non agevole perché i parametri di affidabilità non sono un dato di valore certo) sta di fatto che il prestatario era il primo a non doversi indebitare al di sopra delle sue forze.
Il ricorso a questa norma potrebbe avere, forse, una qualche prospettiva di utilizzo per il consumatore (magari in funzione ostruzionistica) in sede di contestazione o opposizione ad una eventuale azione di recupero dell'intermediario.
In tale sede potrebbe eccepirsi (strumentalmente?) che l'intermediario aveva l’obbligo di astenersi e non l'ha fatto per cui dovrà essergli addossata la relativa responsabilità per danni la cui determinazione - fermo restando l’obbligo di restituzione del capitale - potrebbe essere effettuata con riferimento a tutti i costi e gli oneri connessi con la conclusione di un contratto di finanziamento che non avrebbe dovuto esistere.
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