Cannabis, Corte di Cassazione: effetto sentenza Corte Costituzionale anche a chi non ricorre
Appare particolarmente interessante la pronunzia n. 16680/14 del 27 marzo-11 aprile 2014 resa dalla Terza Sezione della Corte di Cassazione, avente ad oggetto l'effetto estensivo dell'annullamento della sentenza di patteggiamento pronunziata sotto l'imperio della L. 49/2006 a seguito della dichiarata incostituzionalità della stessa, per mezzo della sentenza n. 32 della Corte Costituzionale.
Nella fattispecie, si trattava di un procedimento che aveva ad oggetto condotte di cessione e detenzione di hashish; tutti gli imputati avevano definito la rispettive posizioni attraverso la applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. .
Ciò che rileva è la circostanza che solo alcuni di essi, però avevamo, poi, interposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza di patteggiamento, mentre altri erano rimasti acquiescenti.
Il Collegio di legittimità, con la sentenza in commento, ha in primo luogo affermato il principio che l'impugnazione proposta - alla luce del diverso e più favorevole regime sanzionatorio formatosi in relazione alle droghe cd. leggere, a seguito della richiamata sentenza 12-25 febbraio 2014 n. 32 resa dalla Consulta, che ha dichiarato illegittimo il DL 272/2005 - permette, comunque, una pronunzia di annullamento della sentenza di patteggiamento, la quale determina la ulteriore conseguenza che le parti vengono rimesse davanti al Tribunale per l'ulteriore corso del procedimento e per la rideterminazione della pena.
In secondo luogo, ed è questo il profilo di ulteriore e pregnante interesse specifico, la Corte ha ritenuto che gli effetti di annullamento - provocati dall'accoglimento dei ricorsi presentati – non siano circoscritti alle parti ricorrenti, bensì si estendano anche nei confronti degli imputati non ricorrenti.
In buona sostanza, è stato, quindi, ritenuto - dalla Corte - che non sarebbe stato possibile intervenire settorialmente, cioè solamente su alcuni patteggiamenti e non su tutti.
La cd. "illegalità della pena" utilizzata per il patteggiamento (conseguente alla incostituzionalità della Legge FINI-GIOVANARDI) costituiva, pertanto, carattere comune a tutti.
Sicchè nella fattispecie è apparso del tutto corretto applicare l'art. 587 comma 1° c.p.p., attesa la ricordata comunanza della ragione in base alla quale l'annullamento della sentenza è intervenuto, condizione che giova anche agli altri imputati.
Nella fattispecie, si trattava di un procedimento che aveva ad oggetto condotte di cessione e detenzione di hashish; tutti gli imputati avevano definito la rispettive posizioni attraverso la applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. .
Ciò che rileva è la circostanza che solo alcuni di essi, però avevamo, poi, interposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza di patteggiamento, mentre altri erano rimasti acquiescenti.
Il Collegio di legittimità, con la sentenza in commento, ha in primo luogo affermato il principio che l'impugnazione proposta - alla luce del diverso e più favorevole regime sanzionatorio formatosi in relazione alle droghe cd. leggere, a seguito della richiamata sentenza 12-25 febbraio 2014 n. 32 resa dalla Consulta, che ha dichiarato illegittimo il DL 272/2005 - permette, comunque, una pronunzia di annullamento della sentenza di patteggiamento, la quale determina la ulteriore conseguenza che le parti vengono rimesse davanti al Tribunale per l'ulteriore corso del procedimento e per la rideterminazione della pena.
In secondo luogo, ed è questo il profilo di ulteriore e pregnante interesse specifico, la Corte ha ritenuto che gli effetti di annullamento - provocati dall'accoglimento dei ricorsi presentati – non siano circoscritti alle parti ricorrenti, bensì si estendano anche nei confronti degli imputati non ricorrenti.
In buona sostanza, è stato, quindi, ritenuto - dalla Corte - che non sarebbe stato possibile intervenire settorialmente, cioè solamente su alcuni patteggiamenti e non su tutti.
La cd. "illegalità della pena" utilizzata per il patteggiamento (conseguente alla incostituzionalità della Legge FINI-GIOVANARDI) costituiva, pertanto, carattere comune a tutti.
Sicchè nella fattispecie è apparso del tutto corretto applicare l'art. 587 comma 1° c.p.p., attesa la ricordata comunanza della ragione in base alla quale l'annullamento della sentenza è intervenuto, condizione che giova anche agli altri imputati.
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