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Class Action Parmalat - aggiornamento importante
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12 maggio 2005 0:00
 
Come noto, l'Aduc ha sin dai suoi esordi promosso la partecipazione degli investitori italiani alla class action Parmalat, nella convinzione di offrire, cosi' facendo, a tutti i danneggiati uno strumento di tutela aggiuntiva rispetto a quanto disponibile nel sistema giudiziario italiano.
Al tempo stesso, a chi lo desiderasse, e' stata altresi' offerta la possibilita' di avvalersi dell'assistenza di un legale per la costituzione di parte civile nei processi penali in corso.
La citazione originariamente predisposta dallo Studio Milberg, Weiss, Bershad, Hynes & Lerach, (di San Diego, California, che oggi ha assunto il nome di Lerach, Coughlin, Stoya, Geller, Rudman & Robbins) al quale ci eravamo appoggiati per questa iniziativa, indicava tra i convenuti in giudizio anche UBS, Deutsche Bank e Morgan Stanley.
Il Class Period (e quindi il periodo entro il quale dovevano essere stati effettuati gli acquisti di azioni e/o obbligazioni), nel medesimo atto, era stato indicato come avente inizio al 05.01.1999 e termine al 29.12.2003.
La class action sta ora procedendo (i Lead Counsels hanno depositato un corposo atto di citazione integrativo, e taluni dei convenuti hanno replicato con memorie difensive), e viene costantemente monitorata dai nostri legali, anche se sfortunatamente nessuno dei nostri aderenti e' stato inserito tra i Lead Plaintiffs. I Lead Plaintiffs nominati dal Tribunale di New York infatti sono tutti investitori assistiti dal gruppo Deminor, che a propria volta collabora con altra associazione di consumatori (Altroconsumo).
Dall'esame dei carteggi processuali e alcuni documenti recentemente trasmessici da nostri associati, abbiamo verificato alcune anomalie, che Vi segnaliamo.

1 - mancata citazione di tre soggetti a nostro avviso potenzialmente coinvolgibili: UBS, Deutsche Bank e Morgan Stanley
L'atto di citazione integrativo depositato dai Lead Counsels elenca tutta une serie di documenti che si dichiara essere stati esaminati ed analizzati ai fini della predisposizione dell'atto di citazione integrativo, tra i quali compaiono anche i documenti disponibili nell'ambito dell'azione in corso presso il Tribunale di Milano.
Orbene, dall'esame dei carteggi processuali del processo in corso a Milano, e di tutti gli altri documenti menzionati nell'atto di citazione integrativo della class action, appare ipotizzabile -a detta anche dei Magistrati inquirenti- il coinvolgimento anche di UBS, Morgan Stanley e Deutsche Bank, ancorche' tale coinvolgimento e le eventuali responsabilita' che ne possano conseguire siano ad oggi tutte da accertare.
Anche la citazione integrativa depositata nell'ambito della class action appare delineare un pesante coinvolgimento dei predetti soggetti.
Il nome di UBS compare infatti per ben 23 volte (ad esempio quale "sole dealer" delle emissioni obbligazionarie del 01.07.2003 e 31.07.2003, entrambe con scadenza 03.07.2008, con tassi rispettivamente del 5,2 e 5,1%), quello di Morgan Stanley ben 38 volte (indicandolo come soggetto che ha fornito "strategic banking services to Parmalat" ed, ancora, pesantemente coinvolto nell'operazione Nextra "Morgan Stanley & Co. International Ltd., Morgan Stanley's United Kingdom arm, organized the transaction. It underwrote the private placement of ¤300 million of Parmalat Finance Corporation B.V. bonds which it sold to Nextra" ."In addition to the approximately ¤7 million commission that it received as the underwriter of the bonds sold to Nextra, Morgan Stanley made ¤25,966,482 in reselling the bonds after they were repurchased from Nextra.") e Deutsche Bank 23 volte, sia quale fornitore di "strategic banking services"che come dealer o co-dealer di svariate emissioni di obbligazioni (23.07.2001 al 680%, scad, 2008, 23.08.2002, 25.09.2003, ecc.).
Sempre nella citazione integrativa si legge che
"The statements made and the financial information disclosed by Parmalat contained in the May 15, 2001 press release through the April 30, 2002 press release, and in each of the bond offering materials issued during that period, were made with the active participation of the Individual Defendants, Grant Thornton, Deloitte, Zini and Zini & Associates, and the Company's bankers, lenders and financial advisors, including Citigroup, Bank of America, Deutsche Bank and CSFB and were all materially false and misleading." - pag. 188
"The statements made and the financial information disclosed by Parmalat, from the issuance of the first quarter fiscal year 2002 Directors' Report through the issuance of the April 30 press release, including each of the bond offering materials described above that were disseminated during that same period, were made with the active participation of the Individual Defendants, Grant Thornton, Deloitte, Zini and Zini & Associates, and the Company's bankers, lenders and financial advisors, including Citigroup, Bank of America, Deutsche Bank, UBS, CSFB and Morgan Stanley, and were all materially false and misleading. These defendants knew that while Parmalat was issuing its financial results, it also continued its fraudulent schemes involving a variety of improper practices, such as booking sales on non-existent transactions, fabricating assets, reclassifying debt, improperly recording debt as equity, hiding the Company's debt in off-shore special purpose entities, embezzling Company funds for the benefit of Tanzi and his family's entities and understating the Company's debt by falsely representing that it had repurchased and retired various debt securities. Each of these schemes enabled Parmalat to perpetuate the appearance of profits and to hide its massive and growing debt. As a result of this fraud, the revenues, profits, earnings, liquidity and assets of Parmalat and the Parmalat Group were materially overstated and the reported debt was materially understated." - pag. 209; in parte ripetuto a pag. 233
Tutt'e tre questi soggetti tuttavia sono indicati dai Lead Plaintiffs e Lead Counsels nella class action come "non defendant third parties" (pagg. 66 e 67 della citazione integrativa), ovvero soggetti terzi, NON CONVENUTI IN GIUDIZIO.
Non comprendiamo e non condividiamo le ragioni che hanno portato i Lead Plaintiffs ed i Lead Counsels ad escludere dal novero dei convenuti tali societa'.

Per effetto di tale scelta processuale, per esempio, gli acquirenti e detentori di titoli emessi in operazioni che hanno visto alcuni di questi soggetti come Lead Manager di singole emissioni obbligazionarie (ad esempio la "¤ 210 million 5.20% Guaranteed Notes due July 3, 2008" e la "¤ 210 million 5.10% Guaranteed Notes due July 3, 2008" citate a pag. 213 della citazione integrativa, ed emesse rispettivamente il I° ed il 31 luglio 2003) potrebbero essere esclusi dalla definizione di "class" e dagli auspicati risarcimenti.
Tale possibilita' di esclusione e', ovviamente, allo stato attuale una mera ipotesi.
Pur non volendo creare inutili allarmismi, riteniamo opportuno chiedere e fornire chiarimenti sul punto.

2 - riduzione del class period, oggi avente termine al 18.12.2003 (anziche' l'originaria data del 29.12.2003)
Il Class Period ( e quindi il periodo entro il quale dovevano essere stati effettuati gli acquisti di azioni e/o obbligazioni) era stato indicato nella originaria citazione per Class action come avente inizio al 05.01.1999 e termine al 29.12.2003.
Oggi tuttavia tale periodo e' stato accorciato di 9 giorni, ed avrebbe termine al 18.12.2003, ovvero il giorno prima dell'ammissione dell'inesistenza dei 4,9 milioni di dollari asseritamente presenti su un conto di Bank of America a nome di Bonlat..

Cosi' stando le cose, chi avesse acquistato azioni o obbligazioni del gruppo Parmalat dopo il 18.12.2003 sarebbe oggi escluso dalla definizione di "class" che invece, originariamente, comprendeva anche tali soggetti a condizione che l'acquisto fosse avvenuto entro il 29.12.2003.

3 - avvio di azioni individuali o "cumulative" da parte di talune associazioni, con l'assistenza diretta di Deminor, consulente altresi' dei Lead Plaintiffs e dei Lead Counsels nella class action; incongruenze e possibile conflitto tra le due azioni
Taluni nostri simpatizzanti ci hanno segnalato che l'associazione Altroconsumo sta promuovendo insieme ad una societa' di consulenza (Deminor) la raccolta di mandati per l'avvio di una causa collettiva contro taluni soggetti, evidentemente ritenuti responsabili a vario titolo del crack Parmalat o comunque dei danni che ne sono derivati ai risparmiatori.
I soggetti contro i quali si intenderebbe procedere sono indicati nella procura stessa, e tra gli altri spiccano (alla nostra attenzione) i seguenti:
".. DEUTSCHE BANK S.p.A. con sede Milano, DEUTSCHE BANK AG con sede in Francoforte (Germania), DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AMERICAS con sede legale in New York (USA), UBS AG con sede legale in Basilea e Zurigo (Confederazione Elvetica), UBS AG Stanford Branch, con sede in Stanford (USA), UBS AG sede secondaria di Lugano, UBS AG London Branch, con sede Londra (Regno Unito), ..MORGAN STANLEY CAPITAL GROUP INC. con sede legale in, Wilmington (USA) .".
Appurato che la societa' di consulenza che sta promuovendo questa azione legale in Italia e' la stessa societa' che funge da consulente ai Lead Plaintiffs ed ai Lead Counsels per la class action, ci chiediamo su quali basi e motivazioni sia stata presa la decisione di convenire in giudizio questi tre soggetti (accorpiamo, per mera comodita' le varie entita' sotto i nomi della rispettiva casa madre) in Italia ma NON negli USA (ove tra l'altro hanno tutti delle sedi).
In altre parole: perche' UBS, DEUTSCHE BANK e MORGAN STANLEY dovrebbero essere convenute in un giudizio italiano ma NON sono state convenute (o meglio, SONO STATE ESCLUSE DAL NOVERO DEI CONVENUTI ) nella class action ?
Perche' un danneggiato dovrebbe pagare, e non poco, per fare una causa in Italia contro questi tre soggetti quando vi era la possibilita' di inserirli nella causa collettiva (Class Action ) alla quale tutti i danneggiati possono partecipare senza dover anticipare alcunche' ?

E ancora.
Succede talvolta che taluni soggetti che, per svariate ragioni, decidano di non delegare alla class action la propria tutela e si orientino per l'avvio azioni individuali. Si tratta di una scelta legittima e spesso motivata da ragioni pienamente condivisibili.
L'avvio di un'azione individuale contro un determinato soggetto, tuttavia, esclude che il danneggiato possa beneficiare dei risultati della class action; chi abbia una causa individuale in corso contro uno o piu' dei convenuti nella class action, NON rientra o comunque RISCHIA DI ESSERE ESCLUSO dal novero dei Class Members e quindi, se cosi' fosse, NON POTREBBE BENEFICIARE DEI RISARCIMENTI CHE DOVESSERO DERIVARE DALLA CLASS ACTION.
Abbiamo provato a comparare tra loro la citazione integrativa della class action e la procura speciale per le cause italiane, di cui sopra; ecco l'elenco dei convenuti in comune, limitato alle sole realta' mi maggior rilievo:
Deloitte Touche Tohmatsu, Deloitte & Touche LLP, Deloitte & Touche USA LLP, Grant Thornton International, Grant Thornton LLP, Grant Thornton S.p.A., Citigroup, Inc., Citibank, N.A., Bank of America, N.A. ("Bank of America, N.A."), Banc of America Securities Limited ("BoA Securities Ltd."), Credit Suisse First Boston ("CSFB"), Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. ("BNL").
Il conflitto e' a nostro avviso evidente; ben 12 soggetti sono citati in entrambe le azioni, e non puo' certo essere ignoto a chi promuova oggi la causa italiana, dopo aver sbandierato altresi', in precedenza, la partecipazione alla class action, il principio di legge (universale) che VIETA LA DUPLICAZIONE DI CAUSE CONTRO UN MEDESIMO SOGGETTO.
Molti dei soggetti contattati dalla societa' di consulenza e/o dalla associazione Altroconsumo che promuovono la causa "italiana" sono stati in precedenza richiesti anche di aderire alla class action USA; l'adesione a questa seconda iniziativa rischia tuttavia di escluderli oggi dalla prima iniziativa, quella "americana".
E' stato spiegato questo ai soggetti ai quali si e' chiesto di firmare la procura per le cause in Italia ?
O forse vi sono ragioni, a noi sconosciute ed incomprensibili, che legittimerebbero la permanenza dei danneggiati in entrambe le azioni ? se cosi' fosse, quali sono ?
Non e' nostro compito ne' nostra intenzione sindacare o commentare la bonta' di scelte di competenza di avvocati e consulenti; riteniamo tuttavia che tutti i danneggiati abbiano diritto ad una piena ed esaustiva spiegazione delle possibili conseguenze dell'una o dell'altra scelta; la decisione partecipare ad un'azione in Italia, individuale o collettiva, o ad una class action negli USA deve essere presa nella piena consapevolezza delle conseguenze.
La scelta e' individuale, ma DEVE ESSERE CONSAPEVOLE.

Come Aduc ci sentiamo in obbligo di fare chiarezza sul punto, ed invieremo (vedi allegato) al Giudice della Class Action una richiesta di chiarimenti; la risposta, se e quando dovesse pervenirci, verra' pubblicizzata sul sito, a disposizione di tutti.
Contestualmente, chiederemo se non sia possibile creare un sito internet nel quale pubblicare ogni aggiornamento; la lontananza geografica dai Tribunali USA e la procedura atipica cui e' soggetta la Class Action sono infatti fonte di continue richieste di aggiornamento che, in presenza di un sito ben organizzato, potrebbero agevolmente essere evitate.
Per chi nel frattempo avesse gia' rilasciato ai legali indicati da Deminor e/o Altroconsumo la procura per le cause in Italia, o decidesse di avviare -con i gruppi sopra menzionati- un'azione legale civile in Italia o altrove, raccomandiamo di verificare espressamente la compatibilita' tra queste azioni e la class action e di farsi rilasciare adeguata rassicurazione scritta sull'assenza di conflitti tra le due.
Lo ribadiamo: si tratta solo di un'ipotesi, ma a nostro avviso vi e' il rischio che partecipando alle cause italiane cosi' come proposte, ci si auto-escluda dal novero dei Class Members e quindi dalla possibilita' (anch'essa pur sempre ipotetica ed auspicata) di attingere agli eventuali risarcimenti che da questa -Class Action- dovessero derivare.

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