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CONSOB sulle commissioni di movimentazione nelle gestioni patrimoniali
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31 dicembre 2002 0:00
 
Ieri la COSOB ha diramato nella sua Newsletter un comunicato sull'annosa questione delle commissioni di movimentazione nel servizio delle gestioni individuali. Lo riportiamo integralmente:

La Commissione, alla luce della vigente disciplina che impone agli intermediari, fra l'altro, di comportarsi correttamente nell'interesse degli investitori e di organizzarsi in modo tale da ridurre al minimo il rischio di conflitti di interesse, ha adottato azioni di vigilanza volte all'eliminazione, entro il 31 dicembre 2002, delle commissioni di movimentazione, come modalità di remunerazione del servizio di gestione individuale (cfr. "Consob Informa" n. 30/2002).

All'approssimarsi della data fissata, la Commissione, nel prendere atto dell'impegno assunto dalla generalità degli intermediari interessati nell'adeguarsi alle indicazioni fornite, ha peraltro rilevato che, in alcuni casi, l'eliminazione delle commissioni di movimentazione viene collegata all'inserimento o al potenziamento di modalità operative e di "remunerazione" che possono presentare profili di criticità.

Al riguardo, la Commissione ha precisato che la fattispecie consistente nel passaggio degli ordini dalla struttura di gestione individuale alla separata struttura di ricezione e trasmissione ordini del medesimo intermediario (al fine del successivo inoltro all'intermediario negoziatore) - che, di per sé sola, non si pone in contrasto con la disciplina vigente - può trovare giustificazione (e, conseguentemente, essere addebitata al cliente) solo laddove risponda a concrete esigenze e, cioè, laddove la "ricezione e trasmissione ordini" realizzi un vero valore aggiunto ed un effettivo servizio reso, innanzitutto, al gestore e, in via mediata, all'investitore.
La Commissione ha altresì rammentato che, nei limiti suddetti, l'affidamento degli ordini generati dalla gestione alla propria separata struttura di raccolta ordini configura un'ipotesi di conflitto di interessi derivante dallo svolgimento congiunto di più servizi: il gestore potrebbe infatti essere indotto a moltiplicare le transazioni disposte per conto dei gestiti al fine di incrementare i ricavi del servizio di ricezione e trasmissione ordini (il corsivo e' nostro). Questa situazione di conflitto di interessi deve essere resa trasparente al cliente secondo la disciplina di cui all'art. 45 del regolamento Consob n. 11522/1998.

Quanto alla possibilità per il gestore di addebitare al cliente "spese" connesse al servizio, la Commissione ha richiamato l'attenzione degli intermediari sul fatto che, in senso proprio, possono essere definite "spese" solo quelle consistenti in voci dipendenti da centri di produzione esterni al servizio di gestione e, comunque, chiaramente e precisamente riferibili ad uno specifico momento dell'attività posta in essere per conto del cliente (ad esempio, spese di spedizione postale, commissioni pagate all'intermediario negoziatore).

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