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 U.E. - U.E. - Cordone ombelicale. Ordinanza in violazione della legge! Interrogazione al ministro della Salute
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Articolo di Donatella Poretti
2 luglio 2007 19:32
 
Il ministro Turco, durante un'audizione in Commissione Affari Sociali, ha confermato la scelta politica dell'ordinanza sul cordone ombelicale che vieta la conservazione autologa in Italia e la possibilita' che strutture private anche accreditate possano farlo. Ha confermato altresi' che nell'ordinanza si sollecita l'intervento del legislatore chiedendo un raccordo tra Camera e Senato, volendo far da ponte tra l'ordinanza precedente e una nuova legge. Un ponte che pero' decide gia' la direzione!Ha infatti chiesto al Parlamento di fare una legge che consenta la conservazione autologa solo a patto che venga donato contestualmente l'80% del cordone! Non solo si stravolge il senso delle parole, visto che non si tratterebbe piu' di donazione, ma di obbligo, o esproprio, ma si mette una pesante ipoteca sull'utilizzo di quel cordone. Se c'e' infatti un dato scientifico acquisito e' che un cordone ombelicale contiene poche cellule staminali, tanto che solitamente vengono utilizzate solo sui bambini, oppure se ne utilizzano due. Prevederne la divisione equivale a rendere inutilizzabile sia la parte donata che quella conservata per uso autologo.
La legge 219/2005 nell'articolo 10 prevedeva che fosse il Governo con un decreto a creare una rete nazionale di banche pubbliche e private accreditate per la conservazione ombelicale. Cosi' mentre il Governo non ha ancora emanato il decreto dopo 12 mesi dalla sua scadenza, l'ordinanza del ministro chiede al Parlamento, in evidente violazione della precedente legge, di farne un'altra che gia' c'e' ma che non ha applicato! Mentre il ministro ieri ha riferito che di fatto in Italia e' impossibile donare, essendo fattibile in meno del 10% dei punti parto, chiede di fare una campagna per fornire una giusta informazione alle donne e impedire la speculazione mediatica. L'informazione dovrebbe essere utile per fare scelte consapevoli, cosa che oggi e' vietata per ordinanza obbligando le donne alla donazione senza neppure garantirla, visto che 9 cordoni su dieci vengono gettati!
Il ddl sul parto approvato dalla commissione Affari Sociali fissava un principio nell'articolo 15: alla donna deve essere garantita la possibilita' di donare e di conservare il cordone ombelicale, in strutture pubbliche e in quelle private. Il ministro avrebbe potuto utilizzare il ponte che avevamo predisposto rinnovando l'ordinanza, ma non i divieti che ogni giorno che passa sono sempre piu' incomprensibili!
Nell'interrogazione che rivolgo al Ministro Turco chiedo quindi:
- quali siano i tempi previsti dal Governo per l'emanazione del decreto per l'istituzione di una rete nazionale di banche per la conservazione di cordoni ombelicali ai fini di trapianto ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della legge n. 219 del 2005;
- se non si ritenga di intervenire per affrontare le evidenti violazioni della legge 219/2005 da parte dell'ordinanza firmata dal Ministro della Salute il 4 maggio scorso.


Segue il testo dell'interrogazione:

Interrogazione in XII Commissione (Affari Sociali) al Ministro della Salute

Premesso che:

- la legge n. 219 del 21 ottobre 2005, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 27 ottobre 2005, n. 251 (legge n. 219 del 2005) detta norme in merito alle attività trasfusionali ed alla produzione nazionale degli emoderivati e disciplina, tra l'altro, le attività riguardanti le cellule staminali emopoietiche autologhe, omologhe e cordonali;
- in virtù dell'articolo 27 della legge n. 219 del 2005, commi 1 e 2, è abrogata la legge n. 107 del 4 maggio 1990 ma restano vigenti i decreti di attuazione della stessa fino alla data di entrata in vigore dei decreti di attuazione della legge n. 219 del 2005; l'articolo 10, comma 3, della legge n. 219 del 2005 stabilisce che "entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, con proprio decreto, predispone un progetto per l'istituzione di una rete nazionale di banche per la conservazione di cordoni ombelicali ai fini di trapianto, nonché programmi annuali di sviluppo delle relative attività, individuando le strutture trasfusionali pubbliche e private idonee sulla base di specifici accreditamenti"; 
- secondo l'art 1, comma 7, dell'ordinanza del Ministero della Salute del 4 maggio scorso ("Misure urgenti in materia di cellule staminali da cordone ombelicale"): "è vietata l'istituzione di banche per la conservazione di sangue da cordone ombelicale presso strutture sanitarie private anche accreditate ed ogni forma di pubblicità alle stesse connessa"; 
- secondo l'art 1, comma 5, della stessa ordinanza si prevede che: "Nelle more di una iniziativa legislativa che disciplini le modalità e le condizioni per la conservazione ad uso autologo del sangue cordonale, con contestuale donazione allogenica su base solidaristica, il servizio sanitario nazionale promuove la donazione volontaria di sangue cordonale ad uso allogenico, a fini solidaristici";

rilevato che: 

- il 15 giugno 2006 nella seduta n.012 ho depositato un'interrogazione (n. 3-00055) al Ministero della Salute per sapere: "i tempi previsti dal Governo per l'emanazione del decreto per l'istituzione di una rete nazionale di banche per la conservazione di cordoni ombelicali e "sulla base di quali requisiti e presupposti, nel rispetto delle normative nazionali e comunitarie in materia, verranno individuate le strutture private idonee ad essere accreditate per la conservazione di cordoni ombelicali ai fini di trapianto". Il sottosegretario di Stato per la salute, Serafino Zucchelli, concludendo il 26 settembre 2006 (quindi quando i termini erano scaduti da due mesi) la sua risposta all'interrogazione, affermo' che: "l'approccio di studio e verifica potrà essere di supporto agli istituendi organismi per acquisire gli elementi necessari per una rapida e concreta definizione delle modalità attuative della legge n. 219 del 2005".
- ancora non e' stato emanato alcun decreto di attuazione come previsto dall'articolo 10, comma 3, della legge n. 219 del 2005;
- l'articolo 10, comma 3, della legge 219 prevede la possibilita' di istituire banche private per la conservazione autologa del cordone ombelicale mentre l'art 1, comma 7, della recente ordinanza del Ministero della Salute ne proibisce l'istituzione, violando la legge 219;
- quanto previsto dall'articolo 10, comma 3, della legge n. 219 del 2005 ovvero l'intervento del ministro della Salute per la predisposizione "di una rete nazionale di banche per la conservazione di cordoni ombelicali" e' in contrasto con quanto previsto nell'ordinanza del 4 maggio che prevede all'art 1, comma 5, invece, un intervento di "iniziativa legislativa";

per sapere: 

- quali siano i tempi previsti dal Governo per l'emanazione del decreto per l'istituzione di una rete nazionale di banche per la conservazione di cordoni ombelicali ai fini di trapianto ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della legge n. 219 del 2005;
- se non si ritenga di intervenire per affrontare le evidenti violazioni della legge 219/2005  da parte dell'ordinanza firmata dal Ministro della Salute il 4 maggio scorso.
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