Mercoledì 10 giugno 2026
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La difficile difesa del debitore inadempiente

Articolo · Redazione ·
Si rivolgono spesso alla nostra Associazione persone fortemente indebitate la cui vita è drammaticamente compromessa, e rispetto alle quali non è possibile non provare un senso di vicinanza umana. Al giorno d'oggi situazioni di questo tipo sono molto frequenti ed un'associazione come la nostra costituisce un centro di ascolto ed un punto di riferimento privilegiato, ma spesso impotente ad aiutare le persone perseguitate dai debiti; diamo consigli e, qualche volta, un aiuto fattivo in termini di difesa giuridica, ma il più delle volte, come detto, non possiamo fare nulla.
Diversamente da quanto qualcuno può pensare, noi non ci schieriamo, in quanto associazione di consumatori, a prescindere a favore del debitore, tutt’altro.
Il denaro preso in prestito deve essere restituito.
Ciò è indiscutibile e chi non lo fa non riceve da noi coperture per “furbate” di vario genere. Sul credito si reggono la società e l'economia nel loro complesso, e guai a chi ne mina le fondamenta di fiducia.
Chiarito questo aspetto fondamentale però, tra il sostenere il sacrosanto diritto del creditore ad essere pagato e il consentire – a tutti i costi e ad ogni prezzo come prevede l'art. 2740 del codice civile – la realizzazione totale del credito ce ne corre.
L’articolo citato ("Il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri") è un ordine che impone di pagare sempre e comunque anche se ciò non è possibile. Nulla, neppure la morte (il debito passa agli eredi), attenua la gravità dell’obbligo.
E’ evidente che una norma siffatta consente di togliere tutto al debitore fino a costringerlo ad una misera esistenza priva di beni essenziali e fuori dal consorzio sociale.
Di fronte a ciò, ferma restando la responsabilità di chi riceve il denaro, ad avviso di questa Associazione invece, sarebbe equo introdurre e regolamentare per legge anche la responsabilità di chi lo dà, sopratutto quando la pluralità dei prestiti determina un indebitamento insostenibile (sovra indebitamento).
A questi fini l’art. 124 bis del Testo Unico Bancario che obbliga l’intermediario a verificare il merito creditizio del cliente, appare del tutto insufficiente perché riguarda solo il consumatore mentre la norma da noi auspicata dovrebbe essere di generale applicazione e perché esso è sfornito di sanzione.
Sosteniamo quanto sopra perché abbiamo esperienza di casi in cui alcuni intermediari hanno concesso prestiti ben sapendo (o dovendo sapere) che il prenditore sarebbe stato in difficoltà a pagare o non avrebbe pagato affatto. In qualche caso ci è capitato che il totale delle rate dei finanziamenti concessi superava gli introiti mensili del finanziato. Quei prestiti e tutti gli altri, malamente concessi facendo assegnamento su uno stipendio stabile o sulla cessione del quinto o sulle garanzie dei familiari ecc. non meritano, a nostro avviso, tutta la tutela che la legge gli dà.
La responsabilità (o la corresponsabilità) dell’intermediario in una scorretta erogazione del credito legittima la conclusione che anch’esso debba subirne le conseguenze negative in termini di perdita patrimoniale.
Altro utile passo a favore del debitore potrebbe essere la completa attuazione della legge n.3/2012 riguardante, tra l'altro, la "composizione delle crisi da sovraindebitamento". Pur essendo quest’ultima, una legge, mal congegnata e di difficilissima applicazione perché affetta da un moralismo che legittima l’aiuto al debitore solo se è senza colpa (chi perde il lavoro, chi si ammala, chi perde un familiare,....) potrebbe, tuttavia, essere d’aiuto in qualcuno dei numerosi casi che oggi la situazione economica propone.


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