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Droghe e associazione finalizzata al traffico, Cassazione: ininfluenti i rapporti affettivi fra indagati
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Articolo di Carlo Alberto Zaina
12 ottobre 2011 10:27
 
La sentenza della Cassazione penale n. 35238/2011 in commento affronta in maniera interessante e convincente i due temi proposti dal ricorso della difesa.
In primo luogo, il Collegio critica la genericità del contenuto degli apporti dichiarativi di più chiamanti in reità, i quali concernono una specifica ipotesi di violazione dell'art. 73 dpr 309/90, ma non assumono affatto un valore ed un carattere individualizzante in relazione all'imputazione formulata in rubrica all'indagata.
La Corte, così, censura quell'impostazione giurisprudenziale, che ammette la possibilità di surrogare la carenza o la totale assenza di una prova diretta, rigorosa e specifica relativa all'azione criminosa (che configuri l'addebito mosso all'inquisito), sostituendo la stessa, invece, con l'adozione di generici riferimenti che narrino la dedizione del chiamato in reità (o correità) ad intrattenere rapporti illeciti nel settore degli stupefacenti, senza, peraltro, fornire riscontri specifici al fatto costituente l'accusa.
Tanto meno, ad avviso della Corte di legittimità, possono essere considerate idonee a supplire alla necessaria e prescritta gravità indiziaria, molteplici dichiarazioni accusatorie, il cui contenuto, peraltro, non presenti il connotato della coerenza e convergenza e, quindi si caratterizzi per il difetto appena rilevato.
E', infatti, principio costante, invalso nel tempo, in giurisprudenza, quello per cui, al fine di produrre un effetto concreto - sotto il profilo probatorio - le dichiarazioni che accusino qualcuno di un reato specifico, devono presentare il carattere della "mutual corroboration" - o convergenza del molteplice - (Cfr. Cass. Sez. I, 02-10-2003, n. 46350 , Graziano, Guida al Diritto, 2004, 12, 78).
Deve, dunque, venire bandita ogni sorta di genericità in ordine al fatto materiale oggetto della narrazione e, per converso, è fatto obbligo al giudice di operare una approfondita disamina, onde pervenire all'individuazione dei tratti storici e salienti della condotta dell'accusato, idonei a provare l'esistenza della condotta e l'attribuibilità della stessa al supposto autore (Cfr. Uff. indagini preliminari Napoli, 29-04-2010, n. 959, B.S. e altri, in www.leggidilitalia.it).
Nel caso in questione, la pluralità di indicazioni da parte dei dichiaranti, manifestava, peraltro, un deficit di specificità, proprio perchè costoro si erano soffermati ed intrattenuti su circostanze ed episodi differenti da quello trasfuso nell'addebito relativo al reato scopo.
La scelta attuata dal Tribunale del Riesame di utilizzare tali informazioni, quale piattaforma logica (non storica), per potere confermare – peraltro in via del tutto presuntiva – la fondatezza dell'ipotesi di violazione dell'art. 73 dpr 309/90, in capo all'indagata (in base anche alla quale è stata adottata la misura cautelare oggetto di impugnazione), ha costituito procedura ermeneutica che non è, dunque, sfuggita al sindacato negativo dei giudici di legittimità.
Una ricostruzione complessiva di generiche partecipazioni dell'indagata ad attività criminose – ancorchè riferite sempre al campo degli stupefacenti, ma del tutto differenti da quella oggetto di specifica contestazione di reato - non può, pertanto, essere evocata convincentemente quale elemento prodromico per la dimostrazione di uno specifico addebito, non altrimenti supportato sul piano dimostrativo.
La convergenza meramente apparente di simili espressioni dichiarative, involge, pertanto, come felicemente afferma la Corte, solamente l'individuazione di un complessivo contesto (background) criminale.
Tale humus risulta, infatti, costituire un ambito di natura sociale e personale, peraltro, affatto differente da quello individuato dall'ipotesi di accusa, che attiene ad un'azione individuata nel tempo e nello spazio..
In secondo luogo, i giudici di legittimità si soffermano, poi, sulla necessità, nella ipotesi di contestazione di reato associativo (art. 74 dpr 309/90), di non derogare allo svolgimento di quello scrutinio, dal quale rilevare – in modo convincente– il duplice elemento della coscienza e della volontà del singolo di partecipare al sodalizio criminoso.
I giudici della cautela, infatti, anche in relazione a questa tipologia di accusa avrebbero, a parere del S.C., eluso la regola di giudizio, che impone il raggiungimento di una prova tranquillizzante sul collocamento del singolo nel contesto del pactum sceleris, preferendo ricorrere a dati cognitivi di carattere puramente logico.
In buona sostanza, anche in un contesto più variegato – quale appare quello del delitto associativo – la Corte di Cassazione impone il principio che l'affectio societatis [e, quindi, l'inserimento stabile del soggetto inquisito nel gruppo criminoso] va dimostrata in modo inequivoco e diretto, senza il supporto di sillogismi.
Su tale abbrivio, non pare pertanto sufficiente di per sé – ai fini indiziari o probatori – la sola evocazione della sussistenza di un legame familiare o sentimentale fra due o più persone (una delle quali che appartenga sicuramente alla ritenuta associazione per delinquere) onde ricavare, da tale conclamata situazione personale, in forma di automatismo la prova dell'appartenenza al sodalizio illecito anche in capo all'altra od alle altre, che risultino avere commesso singoli reati.
Da questa premessa, si rileva che, ad avviso del S.C., non possa operare affatto una sorta di presunzione iuris tantum (tanto meno iuris et de iure), la quale valorizzi il legame familiare od affettivo – intercorrente fra più persone – quale piattaforma per attestare che le stesse, in quanto coinvolte in singoli episodi criminosi, vadano a fortiori – in ipotesi associativa – ritenute membri effettivi dell'organizzazione.
Sotto questo aspetto emerge, quindi, il consolidamento della scelta del giudice di legittimità di abbandonare un precedente orientamento giurisprudenziale, in base al quale, invece, la costituzione del sodalizio criminoso poteva trarre argomento di pregio probatorio dal fatto che lo stesso fosse imperniato per lo più intorno a componenti della stessa famiglia in quanto i rapporti parentali o coniugali, sommandosi al vincolo associativo, lo renderebbero ancora più saldo, evidente e pericoloso [Cfr. Cass. pen. Sez. VI, 09-01-1995, n. 2772 (rv. 201353) , Lacedra e altri, Cass. Pen., 1996, 950, Giust. Pen., 1996, II, 253].
Il caso di specie, quindi, si presta in maniera del tutto particolare ad affermare il principio in parola.
Il rapporto affettivo, che avrebbe legato la inquisita/ricorrente ad altra persona sottoposta all'indagine in questione – all'attuale stato processuale – si deve risolvere, infatti, in un dato personale assolutamente neutro, ininfluente ed insuscettibile, in assenza della specifica prova della consapevolezza e dell'intenzione di fare parte dell'associazione illecita, di effetti indiziari.
La circostanza che sia dimostrata, comunque, una partecipazione del familiare di un inquisito per violazione dell'art. 74 dpr 309/90 (oppure dell'art. 416 c.p.) a specifiche ed autonome azioni penalmente rilevanti non supplisce al dovere di verificare l'approccio del singolo alle stesse.
La Corte di Cassazione, dunque, impone il principio dell'esistenza di un ineludibile onere del giudice di verificare se la partecipazione dell'indagato all'atto illecito si esaurisca di volta in volta con la commissione del reato (rientrando in tale caso nella dinamica del concorso di persone nel reato) oppure se la disponibilità cosciente dell'agente trascenda ogni specifica e singola azione delittuosa, determinando così una situazione di stabilità, elemento costitutivo della fattispecie associativa.

* Avv. Carlo Alberto Zaina
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