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Ecobonus e sismabonus, sconto in alternativa alla detrazione
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Articolo di Rita Sabelli
24 agosto 2019 10:13
 
Detrazioni fiscali per interventi di riqualificazione energetica e di riduzione del rischio sismico: il contribuente può optare, al posto dell’utilizzo delle stesse, per un contributo di pari ammontare sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato i lavori.

Le modalità di applicazione di questa novità sono state fissate dall’Agenzia delle entrate con un Provvedimento che attua la norma che ha stabilito il principio, il decreto crescita di Aprile (1).

Il contributo è pari alla detrazione dall’imposta lorda spettante in base alle spese sostenute entro il 31 dicembre del periodo d’imposta di riferimento.
Per esercitare l’opzione il contribuente deve richiedere lo sconto al fornitore, che lo praticherà nella sua fattura senza che questo influisca sull’iva dovuta. In pratica deve essere specificato in fattura, con riferimento alla legge, ma non va a diminuire l’imponibile iva. Il fornitore poi recupera lo “sconto” praticato come credito di imposta in cinque quote annuali o cede lo stesso a propri fornitori.

L’opzione poi va comunicata all’Agenzia delle entrate entro il 28 Febbraio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese, per via telematica, consegnando un apposito modulo presso un suo ufficio o inviando lo stesso via PEC.

Il modulo è scaricabile dal sito dell’Agenzia delle entrate

Per quanto riguarda la CESSIONE DEL CREDITO a terzi, già da tempo disciplinata dalla legge e completata dal Provvedimento del 31/7, si veda la scheda pratica Ecobonus e cessione del credito: casi, tempi e modi

(1) Provvedimento Agenzia delle Entrate del 31/7/2019 in attuazione del Dl 34/2019 convertito nella legge 58/2019 art.10 commi 1/2
 
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