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Evasione fiscale e aziende straniere: la stabile organizzazione dell'impresa. Studio
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Articolo di Carlo Alberto Zaina
15 giugno 2011 11:14
 
  Pubblichiamo uno studio in materia di evasione fiscale, in particolare su  uno dei sistemi di elusione più interessanti adottati da aziende straniere: la stabile organizzazione dell'impresa.

I PRESUPPOSTI PER LA RAVVISABILITA' DELLA STABILE ORGANIZZAZIONE MATERIALE DELL'IMPRESA, AI FINI DELLA CONTESTAZIONE DEL REATO DI FRODE FISCALE (ART. 5 D.L.VO 74/2000)

1) PREMESSA
Il concetto di evasione fiscale designa, in generale, quella condotta che l'agente pone in essere per ridurre o per eliminare in toto (attraverso inadempimenti sia formali, che sostanziali) il prelievo fiscale cui egli può essere soggetto, attraverso condotte che violano specifiche norme fiscali contenute nel d.l.vo 10 Marzo 2000 n. 74.
La cd. frode fiscale costituisce, a propria volta, una specifica categoria dell'evasione fiscale.
L'istituto si fonda sull'adozione di sofisticati meccanismi illeciti.
Si tratta di veri e propri artifizi strumentali, atti ed idonei a creare una mera apparenza di regolarità, la quale, però, cela la condotta di evasione.
In questo modo viene, così, resa più difficoltosa l'opera di accertamento della situazione del contribuente, da parte dell'amministrazione finanziaria.
Pur non essendo rinvenibile legislativamente una espressa e didascalica nozione di “frode fiscale”, appare, comunque, pacifico che tale condotta debba venire pacificamente sussunta nella previsione degli'artt. 2 e 3 del d.l.vo 74/2000, attesa la presenza nella rubrica di tali disposizioni dell'aggettivo “fraudolenta” in relazione alla dichiarazione dei redditi.
Pur rientrando nel concetto generale di evasione, essa presenta caratteri affatto differenti dalla elusione fiscale.
Quest'ultimo istituto costituisce concetto di formazione e di elaborazione puramente dottrinale, in quanto neppure in relazione ad esso è possibile reperire nella legislazione vigente, una esplicita definizione .
L'elusione, pertanto, consiste in “....un comportamento teso ad utilizzare strumentalmente le carenze dell’ ordinamento, in modo tale da non far sorgere in tutto o in parte un obbligo tributario.......”.
L'elemento che la distingue sensibilmente dall'evasione, è dato dalla sua formale legalità.
Vale a dire, che il meccanismo, di volta in volta, utilizzato a scopi elusivi, si fonda sulla discrasia tra il profilo formale che deve, peraltro, sempre apparire rispettoso delle leggi vigenti e quello sostanziale che, invece, risulta difforme rispetto alle stesse e, dunque, teso a disattenderle.
L'utilizzo improprio di uno strumento normativo – ad esempio l'acquisizione o creazione di una società di capitali, non tanto per svolgere attività di impresa, quanto per favorire trasferimenti di beni immobiliari – costituisce, quindi, l'in sé ed il fulcro di questa condotta specifica.
I caratteri costitutivi dell'elusione si possono, pertanto, ravvisare, alla luce dell'art. 37-bis dpr 600/1973 nell'assenza di valide ragioni economiche nell'aggiramento di obblighi e divieti previsti dall'ordinamento nel conseguimento di un risparmio fiscale altrimenti indebito.
Ai fini della presente trattazione, che è indirizzata ad una disamina dei presupposti di specifici profili penali, appare  importante rilevare che il d.l.vo 10 Marzo 2000 n. 74, pur individuando plurime fattispecie di reato, non fornisce , d'altronde come nessun'altra norma vigente, una definizione di elusione fiscale.
Tale circostanza non esclude, però, che la elusione fiscale, in presenza di norme antielusive, possa e debba venire sussunta nel concetto di evasione.
Vale a dire, infatti, che, ove che la condotta del singolo contribuente (sia esso persona fisica e/o giuridica), che risulti formalmente legittima e lecita, venga a contatto con una disposizione legislativa, la quale impedisca la produzione degli effetti tipici e propri dell'istituto, si avrà indubbiamente la trasformazione dell'elusione in evasione penalmente rilevante.
... CONTINUA

* avvocato, consulente Aduc
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