Mercoledì 23 settembre 2026
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Figli non riconosciuti: mantenimento, rimborso delle spese e risarcimento dei danni. Cassazione

Articolo · Smeralda Cappetti ·

Il genitore biologico è tenuto a mantenere il figlio fin dalla nascita, anche se il riconoscimento o l’accertamento giudiziale della paternità intervengono molti anni dopo.

 

Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 24449 del 5 agosto 2026, affrontando il caso di una figlia che aveva ottenuto la dichiarazione giudiziale di paternità e aveva chiesto al padre biologico sia il mantenimento sia il risarcimento dei danni subiti per il mancato riconoscimento. Anche la madre aveva domandato il rimborso di quanto sostenuto da sola per mantenere la figlia.

Secondo la Cassazione, gli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione derivano direttamente dalla procreazione e non dalla sentenza che accerta la filiazione. La pronuncia giudiziale, infatti, non crea un nuovo rapporto, ma dichiara una condizione già esistente.

L’assegno periodico destinato al futuro può però decorrere dalla domanda giudiziale. Per il periodo precedente, invece, il genitore che ha sostenuto da solo le spese può esercitare un’azione di regresso, chiedendo all’altro genitore il rimborso della quota di sua competenza.

Il rimborso non coincide automaticamente con l’assegno stabilito per il futuro. Deve essere determinato considerando: le spese effettivamente o presumibilmente sostenute; le esigenze del figlio nelle diverse fasi della crescita; i redditi e il patrimonio di entrambi i genitori nel periodo interessato; il tenore di vita al quale il figlio avrebbe avuto diritto.

Occorre, quindi, conservare ricevute, bonifici, documentazione scolastica e sanitaria e ogni altra prova delle spese affrontate. Se al mantenimento ha contribuito un padre “putativo”, tale contributo non cancella l’obbligo del genitore biologico, ma può ridurre le somme concretamente rimborsabili.

Il mancato riconoscimento non comporta automaticamente il diritto al risarcimento. È necessario dimostrare che il genitore fosse consapevole della possibile paternità, oppure l’abbia ignorata per propria colpa, e che si sia volontariamente sottratto ai suoi doveri.

Il figlio può chiedere il risarcimento del danno non patrimoniale derivante dalla protratta assenza del genitore e dalla lesione del diritto alla relazione familiare. Il giudice deve però accertare concretamente il pregiudizio subito e valutare durata, intensità ed effetti sulla vita personale e relazionale. La liquidazione può avvenire in via equitativa, utilizzando come riferimento, con gli opportuni correttivi, le tabelle relative alla perdita del rapporto parentale.

 

In sintesi, dall’accertamento tardivo della paternità possono derivare tre conseguenze distinte:

1. l’assegno di mantenimento per il futuro;

2. il rimborso al genitore che abbia sostenuto da solo le spese pregresse;

3. il risarcimento al figlio, quando sia provata una condotta consapevole o colposa di abbandono e il danno che ne è derivato.

 

Chi intende agire dovrebbe ricostruire con precisione sia le spese sostenute sia i fatti che dimostrano la conoscenza della possibile paternità e le conseguenze concrete dell’assenza genitoriale.

 
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