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Finanziamenti e rimborso anticipato. Sentenza Corte Giustizia Europea e stato dei fatti
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Articolo di Michele Parata *
30 novembre 2019 18:56
 
 L’art. 125-sexies, comma 1, del TUB riconosce al consumatore la facoltà di rimborsare in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l’importo dovuto al finanziatore. In tale circostanza il consumatore ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, pari all’importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto.

Il contenuto del suddetto testo normativo riconosce al consumatore la facoltà di rimborsare anticipatamente il capitale prestato, integralmente o parzialmente, ridotto degli interessi e dei costi connessi alla vita residua del contratto.

Mentre i costi sostenuti all’inizio del contratto, quali appunto spese istruttoria e altre spese, in caso di rimborso anticipato, sono oggetto di rimborso proporzionale al capitale prestato e rimborsato anticipatamente?

A tale domanda ci sono diverse risposte. La Corte di Giustizia Europea, con la pronuncia C-383/18 dell’11 settembre 2019 introduce una importante novità secondo la quale dal combinato disposto dell’art. 16, paragrafo 1 e dell’art. 3, lettera g), della direttiva [2008/48], sembrerebbe stabilire che in caso di estinzione anticipata del contratto di credito, il consumatore abbia diritto ad una riduzione del costo totale del credito, compresi tutti quei costi il cui quantum non dipende dalla durata del contratto di credito – paragrafo 18 della sentenza -.

Banca D’Italia invece, rimanendo pienamente fedele al quadro normativo di riferimento – art. 125-sexies T.u.b. e previgente disciplina (art. 125, comma 2 Tub) –, ha interpretato il diritto del consumatore come una riduzione del costo totale del credito in caso di estinzione anticipata del contratto di credito limitandolo ai soli interessi e costi non ancora maturati nel momento in cui si chiede il rimborso anticipato del prestito, escludendo cosi i costi riconducibili al momento della conclusione del contratto. Quindi, si può arrivare a dire che in caso di estinzione anticipata del finanziamento ci sono i costi up front (non rimborsabili in quanto interamente sostenuti per attività e servizi già realizzati) e costi recurring (che maturano nel corso del tempo in quanto legati ad attività e servizi non ancori erogati e che possono essere oggetto di rimborso).
Tale distinguo tra costi up front e recurring trova anche piena adesione nelle decisioni dell’ABF. Infatti, secondo un consolidato orientamento dell’ABF, in caso di estinzione anticipata del finanziamento deve essere rimborsata al consumatore la quota delle commissioni e dei costi assicurativi non goduti, ossia non ancora maturati alla data di estinzione anticipata.

Pertanto, sulla base di tale orientamento:
1. Gli intermediari nella formulazione dei contratti sono tenuti a indicare in modo chiaro quali costi sono imputabili a prestazioni concernenti la fase di formazione del contratto (up front) e quali costi maturino nel corso del rapporto (costi recurring, rimborsabili in quota).
2. L’importo da rimborsare deve essere calcolato secondo un criterio proporzionale tale per cui l’importo di ciascuna delle suddette voci viene moltiplicato per la percentuale del finanziamento estinto anticipatamente, risultante dal rapporto tra il numero complessivo delle rate e il numero delle rate residue;
3. Sono rimborsabili, per la parte non maturata, non solo le commissioni bancarie, finanziarie e di intermediazione, ma anche i costi assicurativi relativi alla parte di finanziamento non goduta.

Si vedrà nel corso del tempo, sulla base delle pronunce emesse, quale tesi continuerà a prevalere e se il profilo espresso dalla Corte di Giustizia Europea verrà recepito e applicato a livello nazionale.

* Consulente Finanziario Autonomo, collaboratore Aduc
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