testata ADUC
 GERMANIA - GERMANIA - Germania. Il presidente della Corte costituzionale, Hans-Juergen Papier, in merito alla tutela della vita.
Scarica e stampa il PDF
Articolo di a cura di Rosa a Marca
30 aprile 2003 20:49
 
In una intervista concessa al quotidiano "Frankfurter Allgemeine Zeitung", l'alto magistrato ha parlato di eutanasia, di diagnosi pre-impianto e anche dei temi che riguardano la ricerca sugli embrioni.
Ci concentriamo su quest'ultimo aspetto

D. Quando inizia, dal punto di vista costituzionale, la tutela della vita? Nelle Sue sentenze riguardanti l'interruzione volontaria di gravidanza, Lei ha sempre lasciata aperta la questione se questo inizio dovesse coincidere o meno con il momento della congiunzione tra l'ovulo e lo spermatozoo. Che significato ha questa posizione rispetto all'ammissibilita' della ricerca con le cellule staminali?
R. Chiedo comprensione se qui non esprimo il mio parere personale, ma solo il punto di vista della giurisprudenza, poiche' potrebbe capitare che la Corte che presiedo venisse chiamata a pronunciarsi nel merito. In realta', quando si e' trattato di decidere sull'aborto, la Corte costituzionale ha sempre ritenuto che l'inizio della vita umana (e dunque la sua tutela) partisse dall'annidamento. In ogni caso e' da quel momento che incomincia la gravidanza e quindi la tutela secondo l'articolo 1, comma 1 e l'articolo 2, comma 2 della Costituzione. D'altra parte non e' mai stato sostenuto che prima di quel momento non dovesse esistere tutela.
Il quesito e' ancora aperto, ma io concordo con Lei sul fatto che decidere se vi possano essere problemi di natura costituzionale riguardo alla ricerca con le cellule staminali o con gli embrioni, dipenda, tra l'altro, dalla domanda su quando incomincia la tutela della vita in base alla carta fondamentale: con l'annidamento o gia' prima con la fecondazione?

D. Lei dice che la Corte costituzionale non ha deciso.
R. .non si e' trovata a dover decidere.

D. Ma Lei come vede la questione?
R. Non vorrei entrare nel merito del dibattito e delle diverse posizioni che si stanno esprimendo nella letteratura giuridica, cosi' come sul fronte dell'etica, in medicina e nella scienza. Vorrei solo accennare che il giudizio secondo costituzione su relativi divieti o limitazioni del legislatore, dipende, tra l'altro, dalla decisione sul momento di inizio della tutela della vita. Pero' esistono anche altri problemi costituzionali che entrano in gioco, e questi non li voglio tacere.

D. Quali sono questi altri problemi?
R. Uno di questi e' se un intervento nella vita dell'embrione sia da considerare in ogni caso lesivo della sua dignita' umana. Se cosi' fosse, nessun intervento sarebbe ammissibile, giacche' la tutela della dignita' umana dovrebbe essere garantita in modo incondizionato, a prescindere da qualsiasi altro bene giuridico.
Se invece si fa partire la tutela da cio' che prescrive la carta costituzionale all'articolo 2, comma 2, ossia dalla tutela della vita, della salute e dell'integrita' fisica, allora si deve e si puo' mettere nel conto che questo diritto fondamentale sia sottoposto a una riserva legislativa e quindi valutabile in relazione ad altri beni giuridici, come i diritti delle persone gravemente malate.

D. E' giusto dire che partendo dalla dignita' umana discende l'obbligo di favorire determinate procedure terapeutiche con l'obiettivo di curare delle malattie?
R. Lo Stato non ha presumibilmente il dovere di promuovere esso stesso la ricerca di determinate terapie. Ma nel momento in cui si afferma un metodo per la cura di patologie molto gravi, il vietarlo potrebbe configurarsi come una violazione dei diritti fondamentali dei pazienti.
Pubblicato in:
 
 
ARTICOLI IN EVIDENZA
 
ADUC - Associazione Utenti e Consumatori APS