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Immigrazione e controversie. L'applicazione del rito di cognizione sommaria
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Articolo di Emmanuela Bertucci
5 ottobre 2011 14:44
 
Il decreto legislativo n. 150 del 2011 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione) ha apportato diverse modifiche al Testo Unico in materia di immigrazione in ordine alle modalita' e ai tempi di proposizione di ricorso per una serie di controversie. La riforma si applica a tutti i procedimenti instaurati successivamente al 6 ottobre 2011, mentre a quelli gia' pendenti a quella data continueranno ad applicarsi le norme precedenti.

In tutti i casi previsti nel decreto si applichera' il cosiddetto “rito sommario di cognizione” disciplinato dagli articoli 702 bis, ter e quater del codice di procedura civile (1). Queste le materie in cui si applichera' il rito sommario di cognizione:
- controversie in materia di mancato riconoscimento del diritto di soggiorno sul territorio nazionale in favore dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea o dei loro familiari (art. 8 d.lgs. 30 del 2007);
- controversie in materia di allontanamento dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea o dei loro familiari (art. 22 d.lgs. 30 del 2007);
- espulsioni di di cittadini extracomunitari (d.lgs. 286 del 1998);
- opposizione al diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonche' agli altri provvedimenti dell'autorita' amministrativa in materia di diritto all'unita' familiare (art. 30 comma 6 d.lgs. 286 del 1998);
- azione civile contro la discriminazione (art. 44 d.lgs. 286 del 1998).

Con “l'occasione” della nuova disciplina, oltre a modificare il rito che si applica per queste controversie, il legislatore ha apportato delle modifiche, alcune delle quali molto rilevanti. Innanzitutto vengono dimezzati i termini per impugnare l'espulsione: si passa infatti da sessanta a trenta giorni; al contempo vengono aumentati i termini per impugnare i provvedimenti di allontanamento dei cittadini UE o dei loro familiari, portati da venti a trenta giorni.

Viene poi ri-disciplinata l'azione civile contro la discriminazione di cui all'art. 44 d.lgs. 286 del 1998. L'applicazione anche a questo caso del rito di cognizione sommaria comporta –a differenza della precedente disciplina– che il provvedimento giudiziale (ordinanza) emesso sara' impugnabile in Corte d'Appello e ricorribile in Cassazione. Ne consegue che mentre prima l'ordinanza emessa aveva valore “cautelare”, e quindi dava spazio all'eventuale giudizio successivo di cognizione, ora non c'e' piu' spazio per un giudizio successivo di cognizione e il provvedimento se non appellato diventa definitivo.
La modifica normativa detta anche al giudice un criterio per la liquidazione dei danni, patrimoniali e non, subiti dal ricorrente aggiungendo che: “Ai fini della liquidazione del danno, il giudice tiene conto del fatto che l'atto o il comportamento discriminatorio costituiscono ritorsione ad una precedente azione giudiziale ovvero ingiusta reazione ad una precedente attivita' del soggetto leso volta ad ottenere il rispetto del principio della parita' di trattamento”.
La riforma prevede infine l'espressa possibilita' per il ricorrente che promuova una azione civile contro la discriminazione di stare in giudizio da solo, senza avvocato, nel procedimento di primo grado.
Sul punto, valgano due considerazioni. Premesso che siamo decisamente a favore della possibilita' di stare in giudizio da soli riteniamo pero' che in questi casi il legislatore debba prevedere un rito snello, che dia poche incombenze alla persona che decide di difendersi da se', proprio perche' in quanto non avvocato ne sa decisamente poco delle “tagliole” procedurali. Quindi se si decide di dare questa possibilita' non si puo' applicare un rito quale quello di cognizione sommaria, ma occorre creare un rito ad hoc. Come puo' pretendersi che il cittadino sappia che, ai sensi dell'articolo 702 bis “Il ricorso […] deve contenere le indicazioni di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 5) e 6) e l'avvertimento di cui al numero 7) del terzo comma dell'art. 163”? Oppure che “il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato al convenuto almeno trenta giorni prima della data fissata per la sua costituzione”?
Seconda considerazione, quale e' il senso di far stare il ricorrente in giudizio da solo, ma esclusivamente nel procedimento di primo grado? In caso di impugnazione dovranno comunque poi rivolgersi ad un legale, e quindi avere spese decisamente superiori a quelle del primo grado. Identica dinamica avviene nel caso di opposizione alle multe del codice della strada: il cittadino decide di opporsi ad una multa di 35 euro perche' puo' far ricorso da se' (quanto costerebbe un avvocato? Sicuramente piu' del valore della controversia) altrimenti diventerebbe un'impugnazione antieconomica anche in caso di vittoria. Eppure se quello stesso cittadino vince il giudizio e si trova a dover resistere in appello, dovra' pagare un avvocato.
Il legislatore, anziche' porre rimedio a questo paradosso, consentendo di difendersi da se' anche in appello e con una procedura snella -creata appositamente per questi casi– si limita ad ampliare i casi in cui si puo' stare in giudizio da soli in un solo grado e con procedimenti farraginosi, aumentando cosi' le difficolta' dei cittadini anziche' eliminarle.

(1)
Articolo 702 Bis - Forma della domanda. Costituzione delle parti
[I]. Nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, la domanda può essere proposta con ricorso al tribunale competente. Il ricorso, sottoscritto a norma dell'articolo 125, deve contenere le indicazioni di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 5) e 6) e l'avvertimento di cui al numero 7) del terzo comma dell'articolo 163.
[II]. A seguito della presentazione del ricorso il cancelliere forma il fascicolo d'ufficio e lo presenta senza ritardo al presidente del tribunale, il quale designa il magistrato cui è affidata la trattazione del procedimento.
[III]. Il giudice designato fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti, assegnando il termine per la costituzione del convenuto, che deve avvenire non oltre dieci giorni prima dell'udienza; il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato al convenuto almeno trenta giorni prima della data fissata per la sua costituzione.
[IV]. Il convenuto deve costituirsi mediante deposito in cancelleria della comparsa di risposta, nella quale deve proporre le sue difese e prendere posizione sui fatti posti dal ricorrente a fondamento della domanda, indicare i mezzi di prova di cui intende avvalersi e i documenti che offre in comunicazione, nonché formulare le conclusioni. A pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non sono rilevabili d'ufficio.
[V]. Se il convenuto intende chiamare un terzo in garanzia deve, a pena di decadenza, farne dichiarazione nella comparsa di costituzione e chiedere al giudice designato lo spostamento dell'udienza. Il giudice, con decreto comunicato dal cancelliere alle parti costituite, provvede a fissare la data della nuova udienza assegnando un termine perentorio per la citazione del terzo. La costituzione del terzo in giudizio avviene a norma del quarto comma.
Articolo 702 Ter - Procedimento
[I]. Il giudice, se ritiene di essere incompetente, lo dichiara con ordinanza.
[II]. Se rileva che la domanda non rientra tra quelle indicate nell'articolo 702-bis, il giudice, con ordinanza non impugnabile, la dichiara inammissibile. Nello stesso modo provvede sulla domanda riconvenzionale.
[III]. Se ritiene che le difese svolte dalle parti richiedono un'istruzione non sommaria, il giudice, con ordinanza non impugnabile, fissa l'udienza di cui all'articolo 183. In tal caso si applicano le disposizioni del libro II.
[IV]. Quando la causa relativa alla domanda riconvenzionale richiede un'istruzione non sommaria, il giudice ne dispone la separazione.
[V]. Se non provvede ai sensi dei commi precedenti, alla prima udienza il giudice, sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione rilevanti in relazione all'oggetto del provvedimento richiesto e provvede con ordinanza all'accoglimento o al rigetto delle domande.
[VI]. L'ordinanza è provvisoriamente esecutiva e costituisce titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale e per la trascrizione.
[VII]. Il giudice provvede in ogni caso sulle spese del procedimento ai sensi degli articoli 91 e seguenti.
Articolo 702 Quater - Appello
[I]. L'ordinanza emessa ai sensi del sesto comma dell'articolo 702-ter produce gli effetti di cui all'articolo 2909 del codice civile se non è appellata entro trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione. Sono ammessi nuovi mezzi di prova e nuovi documenti quando il collegio li ritiene rilevanti ai fini della decisione, ovvero la parte dimostra di non aver potuto proporli nel corso del procedimento sommario per causa ad essa non imputabile. Il presidente del collegio può delegare l'assunzione dei mezzi istruttori ad uno dei componenti del collegio.
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