Sabato 6 giugno 2026
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Indennizzi aerei. Si calcolano in base alla distanza ortodromica

Articolo · Redazione ·
 Tre passeggeri tedeschi devono andare da Roma ad Amburgo. La compagnia aerea Brussels Airlines prenota un volo con cambio a Bruxelles. Essendo in ritardo il primo volo, perdono la coincidenza.
I tre passeggeri vengono riprotetti sul volo successivo, e arrivano ad Amburgo con un ritardo di tre ore e cinquanta minuti rispetto all’orario previsto. Chiedono l’indennizzo al quale i passeggeri aerei hanno diritto in caso di ritardo dell’aereo di piu’ di tre ore. Reclamano una somma di 400 euro a testa, in base all’art.7 del regolamento n. 261/2004 sui diritti dei passeggeri aerei. Che prevede un indennizzo di 250 euro per tutti i voli di 1.500 Km o meno, e di 400 euro per tutti i voli intracomunitari di oltre 1.500 Km. I passeggeri ritengono che il loro indennizzo debba essere calcolato in funzione della distanza che essi hanno realmente percorso, cioe’ 1.173 Km da Roma a Bruxelles, piu’ 483 Km da Bruxelles ad Amburgo, per un totale di 1.656 Km.
La compagnia Brusells Airlines gli concede solo 250 euro, partendo dal principio che l’indennizzo della essere calcolato in funzione della distanza ortodromica (cioe’ in linea dritta) tra l’aeroporto di partenza e quello di arrivo, che, nello specifico, e’ di 1.326 Km.
Anomalie simili
I passeggeri fanno un ricorso dopo che il tribunale distrettuale di Amburgo ha posto la questione pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea: “L’articolo 7, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento /(CE) n.261/2004 deve essere interpretato nel senso che la nozione di “distanza” copre unicamente la distanza diretta tra il luogo del decollo e l’ultima destinazione, che deve essere calcolata secondo il metodo ortodromico, e questo indipendentemente da quale sia la distanza del volo effettivamente percorso?”.
La Corte di Lussemburgo risponde in modo affermativo, dopo aver fatto un ragionamento complesso. Essa constata, come del resto ha fatto Brussels Airline, che l’articolo 7, paragrafo 4 del regolamento n.261/2004 prevede che “le distanze indicate ai paragrafi 1 e 2 sono misurate secondo il metodo del pecorso ortodromico”. Ma anche, come i passeggeri, che l’articolo 6 del regolamento (relativo ai ritardi) non fa riferimento a questo articolo 7, contrariamente all’articolo 5 (relativo agli annullamenti).
Tuttavia, dice la Corte, dopo la sentenza Nelson del 24 ottobre 2012, i passeggeri dei voli in ritardo di tre ore o piu’ devono essere trattati nello stesso modo dei passeggeri di voli annullati e riprotetti, nella misura in cui subiscono una “anomalia simile”. Essi devono beneficiare degli stessi indennizzi.
Con o senza cambio
L’articolo 7 non distingue se i passeggeri raggiungono la loro destinazione finale o meno con un volo diretto o con un volo con un cambio. Esso prevede solamente diversi tipi di indennizzo, stabiliti per rispondere alla dimensione del diguido che i passeggeri subiscono, in modo che loro possano riorganizzare liberamente il loro spostamento e avere un rimedio rispetto alle perdite di tempo.
Ora, stima la Corte, la dimensione del disagio subito non e’ modificabile rispetto alle caratteristiche del volo (con o senza coincidenza). Se il volo con coincidenza aumenta la distanza percorsa, questo non aggrava l’ampiezza del disagio subito.
La Corte giudica quindi che solo la distanza a volo d’uccello, che un volo diretto percorre tra l’aeroporto di partenza e quello di arrivo, debba essere presa in considerazione per l’indennizzo. Il fatto che la distanza effettivamente percorsa sia, in virtu’ del cambio della coincidenza, superiore alla distanza ortodromica, non ha valore sul calcolo del compenso.
(articolo pubblicato sul quotidiano Le Monde del 07/09/2017)
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