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Legge bilancio 2019: saldo e stralcio delle cartelle per chi è in difficoltà economica
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Articolo di Antonella Pedone
7 gennaio 2019 9:09
 
Il 1 gennaio 2019 è entrata in vigore la Legge n. 145/2018 (cosiddetta "Legge Bilancio 2019"), la quale prevede la possibilità di rilevanti stralci sulle cartelle esattoriali per i debitori in difficoltà economica, ossia con Isee non superiore a 20.000 euro.

Requisiti
La prima condizione per accedere al saldo e stralcio è che il contribuente abbia un Isee non superiore a 20.000 euro (altrimenti, potrà valutare la rottamazione ter).
Può presentare la domanda anche chi non è in regola con una precedente rateizzazione o rottamazione (sia in base al Decreto Legge n. 193/2016, sia in base al Decreto Legge n. 148/2017).
La domanda può essere fatta esclusivamente per le seguenti tipologie di debito:
  • debiti derivanti dall'omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di cui all'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, a titolo di tributi e relativi interessi e sanzioni;
  • debiti derivanti dall'omesso versamento dei contributi dovuti dagli iscritti alle casse previdenziali professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi dell'INPS, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento.
Sono esclusi i debiti di importo residuo fino a mille euro, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, i quali sono già oggetto di stralcio automatico ed integrale per effetto del Decreto Legge n. 119/2018.
Inoltre è necessario che ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
  • deve trattarsi di debiti di persone fisiche (non quindi le società);
  • deve trattarsi di carichi affidati all'agente della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2017.
Vantaggi
I debiti sopra indicati possono essere estinti corrispondendo:
  1. il capitale e interessi (non gli interessi di mora), in misura pari:
    1. al 16 per cento, qualora l'ISEE del nucleo familiare risulti non superiore a euro 8.500;
    2. al 20 per cento, qualora l'ISEE del nucleo familiare risulti superiore a euro 8.500 e non superiore a euro 12.500;
    3. al 35 per cento, qualora l'ISEE del nucleo familiare risulti superiore a euro 12.500;
    4. al 10 per cento, a prescindere dall'ISEE, per i debitori per i quali è stata aperta (ala data della domanda) la procedura di liquidazione di cui all'articolo 14-ter della legge 27 gennaio 2012, n. 3;
  2. l'aggio sulle somme di cui alla lettera a) e le spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.
Verranno interamente stralciate (come per la rottamazione) le sanzioni, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 (come avviene anche per la "rottamazione" prevista dal Decreto Legge n. 119/2018). Oltre a questo, è previsto

Tempi di pagamento
Il pagamento può essere effettuato in due modalità a scelta del contribuente:
  • in unica soluzione entro il 30 novembre 2019;
  • in 5 rate pari a:
    • 35 per cento con scadenza il 30 novembre 2019;
    • 20 per cento con scadenza il 31 marzo 2020;
    • 15 per cento con scadenza il 31 luglio 2020;
    • 15 per cento con scadenza il 31 marzo 2021;
    • il restante 15 per cento con scadenza il 31 luglio 2021.
Se si sceglie il pagamento rateale sono dovuti, a decorrere dal 1 dicembre 2019, gli interessi al tasso del 2% annuo.

Presentazione della domanda
La domanda deve essere presentata entro il 30 aprile 2019, con le seguenti modalità alternative:
  • via pec
  • presso gli sportelli dell'Agenzia delle Entrate Riscossione
Non è prevista invece la possibilità di domanda "on line", come invece previsto per la rottamazione ter ex Decreto Legge n. 119/2018.
A seguito della presentazione della domanda, l'Agente della riscossione comunicherà entro il 31 ottobre 2019 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonchè quello delle singole rate, insieme alla data di scadenza di ciascuna di esse.
Se invece non sussistono i requisiti precedentemente indicati, i debiti verranno automaticamente inclusi nella rottamazione ter (purchè vi siano i presupposti di quest'ultima), e ripartiti in diciassette rate.

Riferimenti normativi 
- Legge 145/2018 art.1 commi dal 184 al 193
- Dl 135/2019 convertito nella Legge 12/2019 articolo 1bis
 
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