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Un lettore ci scrive: posso modificare il profilo di rischio?
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Articolo 
9 febbraio 2005 0:00
 
Pubblichiamo la seguente lettera che e' emblematica della sostanziale e sistematica violazione delle regole di condotta degli intermediari finanziari.

Buongiorno,
la mia banca (e mi risulta molte altre) mi ha chiesto di firmare la nuova versione del contratto di deposito titoli. L'ho letto e non ci sono sostanziali novita'.
Quello che non mi convince e per cui Vi chiedo un parere e' il profilo dell'investitore.

Premesso che nel mi deposito titoli ci sono azioni da cassettista e obbligazioni con rating da BB a tripla A quasi tutti in ¤ la banca mi sbarra gia' le seguenti caselle

ESPERIENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI FINANZIARI: approfondita
SITUAZIONE FINANZIARIA: lasciato in bianco
OBIETTIVO DI INVESTIMENTO: prevalenza di rivalutabilità rapportata al rischio dei corsi e cambi
PROPENSIONE AL RISCHIO: alta
ALTRE INFORMAZIONI: bianca
Rifiuto del cliente di fornire informazioni sbarrata la clausola

Vi chiedo, debbo accettare le indicazioni della banca o posso modificare le scelte? E se le modifico la banca potrebbe rifiutarsi in futuro di eseguire operazioni perche' non in linea col mio profilo di rischio? A d esempio comperarmi obbligazioni in dollari australiani con rating AAA?

Grazie fin d'ora per la risposta
Cordiali saluti



Questa lettera e' la dimostrazione di come gli investitori non siano minimamente consapevoli dei propri diritti.
Il regolamento Consob 11522 all'art. 28 dice testualmente:
(Informazioni tra gli intermediari e gli investitori)
1. Prima della stipulazione del contratto di gestione e di consulenza in materia di investimenti e dell'inizio della prestazione dei servizi di investimento e dei servizi accessori a questi collegati, gli intermediari autorizzati devono:
a) chiedere all'investitore notizie circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento, nonche' circa la sua propensione al rischio. L'eventuale rifiuto di fornire le notizie richieste deve risultare dal contratto di cui al successivo articolo 30, ovvero da apposita dichiarazione sottoscritta dall'investitore;

Le banche, quindi, in base a questo articolo non possono barrare le caselle che vogliono loro! Devono chiedere all'investitore, non far firmare le dichiarazioni che preferiscono loro. Questo comportamento e' fortemente scorretto. L'investitore deve fornire delle informazioni veritiere. Se la sua propensione al rischio e' bassa, deve indicare la sua reale propensione al rischio. Se la sua conoscenza di strumenti finanziari e' media o bassa, deve indicare quella.
Di piu'.
Noi consigliamo di integrare la scheda sul profilo di rischio con una propria lettera scritta di propria iniziativa su carta libera facendo riferimento alle informazioni di cui all'art. 28 c1 lettera a) del Regolamento Consob 11522. In questa dichiarazione si potrebbe indicare che non avendo una cultura finanziaria elevata non si desiderano sottoscrivere strumenti finanziari complessi che esulino da quelli tradizionali come obbligazioni, titoli di stato, certificati di deposito, ecc. In questa dichiarazione, inoltre, si potrebbero espletare i propri obiettivi d'investimento come, ad esempio, mantenimento del potere di acquisto del capitale evitando qualunque possibilita' di oscillazioni negative dello stesso nell'arco di un anno.

Cosa succede se, per una volta, si vogliono fare operazioni finanziarie contrarie al proprio profilo di rischio?
Assolutamente niente!

L'art. successivo dello stesso regolamento Consob da' indicazioni chiare:
Art. 29
(Operazioni non adeguate)
1. Gli intermediari autorizzati si astengono dall'effettuare con o per conto degli investitori operazioni non adeguate per tipologia, oggetto, frequenza o dimensione.
2. Ai fini di cui al comma 1, gli intermediari autorizzati tengono conto delle informazioni di cui all'articolo 28 e di ogni altra informazione disponibile in relazione ai servizi prestati.
3. Gli intermediari autorizzati, quando ricevono da un investitore disposizioni relative ad una operazione non adeguata, lo informano di tale circostanza e delle ragioni per cui non e' opportuno procedere alla sua esecuzione.
Qualora l'investitore intenda comunque dare corso all'operazione, gli intermediari autorizzati possono eseguire l'operazione stessa solo sulla base di un ordine impartito per iscritto ovvero, nel caso di ordini telefonici, registrato su nastro magnetico o su altro supporto equivalente, in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute.

Nessun problema, quindi. Basta impartire un ordine per iscritto contenente una clausola che fa riferimento alle informazioni ricevute circa l'inadeguatezza dell'operazione.

Il comportamento delle banche che cercano di far firmare profili di rischio non conformi con la realta' e' vergognoso perche' contrasta con i principi stessi che stanno alla base del diritto dell'intermediazione finanziaria. E' la dimostrazione, se mai ce ne fosse bisogno, di come l'attivita' degli intermediari finanziari e' strutturata in palese conflitto d'interessi con i propri clienti, visti come polli da spennare e non come clienti da servire al fine, ovviamente, di ricavarne un profitto ma nell'interesse reciproco.
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