Sabato 1 agosto 2026
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Mantenimento figli: i costi per la baby-sitter rientrano nelle spese ordinarie o straordinarie? Cassazione

Articolo · Chiara Focardi ·

La Corte di Cassazione Civile sez. I, Ordinanza n. 1772 del 26.01.2026, si sofferma su alcuni temi ricorrenti in materia di separazione e mantenimento dei figli, confermando orientamenti consolidati con spunti utili circa la distinzione tra spese ordinarie e straordinarie.

 

Nel caso in oggetto il Tribunale di Trento, pronunciando la separazione con addebito al marito, disponeva l'affido condiviso del figlio di 10 anni con collocamento prevalente presso la madre e un assegno di mantenimento a carico del padre di € 850 mensili. La Corte d'Appello di Trento rigettava il gravame del padre, ritenendo: congruo l'addebito, secondo quanto provato nel corso della causa; corretto il collocamento prevalente presso la madre, con la quale il minore aveva sempre vissuto, stante la variabilità del luogo di lavoro paterno; proporzionato l'assegno al reddito del padre.

Il padre introduceva il terzo grado di giudizio lamentando vari argomenti: la violazione delle fonti sovranazionali (in particolare la Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e art. 8 CEDU) per la mancata considerazione prioritaria del collocamento paritario ex art. 337-bis c.c., l’aver omesso di considerare il fatto decisivo che il minore trascorreva la maggior parte del tempo con la baby-sitter piuttosto che con la madre, la violazione dell'art. 316 bis cc e dunque della proporzionalità dell’assegno di mantenimento per non aver tenuto conto del decremento reddituale per il canone di locazione a suo carico per la nuova abitazione, e per  aver incluso tra le spese straordinarie – e quindi esigibili senza preventivo accordo – il compenso della baby-sitter, che andrebbe invece qualificato come spesa ordinaria, in quanto preesistente alla separazione.

La Corte dichiarava inammissibili i primi due motivi congiuntamente: ciò che il ricorrente sollecitava era un riesame del fatto, là dove il giudice di merito deve solo valutare – e l'aveva fatto motivatamente – se il collocamento presso l'uno o l'altro genitore risponda al prevalente interesse del minore. Poco rileva la circostanza che il bambino trascorresse parte del tempo con una baby-sitter: il punto decisivo resta la stabile convivenza con la madre e nel caso in questione l'instabilità logistica del padre.

 

Inammissibile anche il terzo motivo, che denunciava la violazione del principio di proporzionalità dell'assegno senza però confrontarsi con l'effettiva motivazione della Corte territoriale che aveva escluso la sussistenza di un decremento reddituale del padre.

 

Il quarto motivo riguardava la qualificazione del compenso della baby-sitter come spesa straordinaria, dunque esigibile senza preventivo accordo. Il padre sosteneva che si trattasse invece di spesa ordinaria, perché preesistente alla crisi coniugale e radicata nell'organizzazione familiare. La Cassazione ha dichiarato il motivo inammissibile – perché diretto a sovvertire un apprezzamento di merito – ma coglie l'occasione per ribadire che, in tema di mantenimento dei figli, le spese straordinarie si connotano per imprevedibilità e rilevanza dell'importo mentre quelle ordinarie si caratterizzano per costanza e prevedibilità del loro ripetersi. 

Muovendo da questa premessa, e nel richiamare una precedente giurisprudenza di legittimità, La Corte ha richiamato un ulteriore distinguo all'interno della categoria delle spese che il genitore non collocatario è tenuto a rimborsare.

Da un lato, le spese routinarie che rispondono a esigenze ordinarie e prevedibili del figlio, al punto da averne certezza nel loro verificarsi, benché non siano ricomprese nell'assegno forfettario di mantenimento. Rientrano in questa classe, ad esempio, le spese di istruzione (tasse scolastiche, libri di testo, gite), così come le spese mediche. Per queste voci non serve il previo assenso dell'altro genitore: trovano fondamento direttamente nel titolo originario di condanna al contributo al mantenimento e, ai fini dell'escussione, è sufficiente allegare i documenti che comprovano l'esborso.

 

Dall'altro lato si collocano le spese straordinarie in senso stretto, che sono imprevedibili, eccezionali, imponderabili e prive di qualsiasi carattere di certezza –per esempio tipico, l'esborso per un intervento chirurgico non programmabile. Esse devono presentare due requisiti concorrenti: un elemento soggettivo, dato dall'imprevedibilità ed eccezionalità della spesa, e un elemento oggettivo, ossia la rilevanza economica rapportata alla condizione patrimoniale dei genitori. Per queste spese, salvo casi di urgenza, è necessario il preventivo accordo tra i coniugi, a presidio del principio per cui decisioni unilaterali di spesa significativa non possono essere imposte all'altro genitore. La loro azionabilità, inoltre, richiede accertamento autonomo, non essendo sufficiente il mero richiamo al titolo originario.

 

Nel caso concreto, la Corte d'appello aveva motivatamente collocato il costo della baby-sitter come spesa che non richiedeva il preventivo consenso paterno, trattandosi di una voce che afferiva all'organizzazione della vita familiare nella gestione del minore, preesistente alla separazione e da essa indipendente ritenendo che includerla nell'assegno a carico del padre avrebbe anzi violato il principio di proporzionalità ex art. 316-bis c.c., potendo pregiudicare il minore.

 

La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del padre e lo ha condannato al pagamento delle spese del giudizio. Una pronuncia che offre l'occasione per un utile riepilogo di principi che continuano a governare una delle materie più controverse in materia di diritto di famiglia.

 

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