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Multiproprieta', credito al consumo e collegamento negoziale: per Corte di Giustizia ha ragione il consumatore
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Articolo di Claudia Moretti
20 gennaio 2010 10:35
 
Da tempo seguiamo le vicende giudiziarie relative alle numerose truffe ai danni dei consumatori che hanno acquistato i certificati associativi di qualche multiproprieta' lontana nelle Canarie, finanziate da alcune note societa' finanziarie come Finemiro Spa. Ed e', anche a seguito del passaparola fra i lettori del web con cui si sono diffuse e apprese le prime vittorie, che in giurisprudenza si e' riusciti ad accumulare sentenze positive sui diritti dei consumatori.
Lo scorso aprile si e' pronunciata la Corte di Giustizia, in merito ad un caso di un consumatore che aveva acquistato un'autovettura stipulando un finanziamento collegato con Finemiro SpA. Si tratta di una sentenza interessante che riteniamo utile segnalare, valevole in tutti i casi in cui si acquistano beni e servizi accedendo al c.d. credito al consumo, quello previsto e tutelato dal codice al consumo. Come e' noto, e' in forza di una direttiva europea che si e' arrivati alla definizione di regole volte a tutelare il contraente debole.
Fra queste ne esiste una particolarmente insidiosa, contenuta all'art. 42 del codice citato e nell'art. 11 della direttiva 87/102, ossia quella che escluderebbe la possibilita' per il consumatore di rivalersi nei confronti del finanziatore in caso di inadempimento del venditore-fornitore (dell'auto piuttosto che della multiproprieta'), laddove manchi un rapporto di esclusiva tra quest'ultimo e il fornitore. In altre parole, secondo la difesa della finanziaria, la tutela del consumatore e' ancorata al fatto che il finanziatore -nel caso Finemiro- e il venditore dell'automobile abbiano o meno un contratto con clausola d'esclusiva.
Ora, seppur privo di logica, l'articolo di legge ha dato in passato luogo a pronunce in favore dei creditori. La Corte di Giustizia, invece, grazie ad una domanda di pronuncia pregiudiziale svolta dal Tribunale di Bergamo, ha emesso sentenza di chiarimento proprio di quella norma, piu' volte contestata alla finanziaria anche in tema di multiproprieta', interpretando in favore del consumatore, una volta per tutte, la direttiva 87/102/CEE dalla quale deriva, nel nostro ordinamento, la tutela del credito al consumo e del consumatore.
Si legge: " ..il consumatore non puo' esercitare alcuna influenza sul rapporto tra il fornitore e il creditore, il che implica che il consumatore e' in balia delle condizioni contrattuali come negoziate tra questi due imprenditori. Inoltre spesso i creditori prestano moduli prestampati ai consumatori per la conclusione del contratto di mutuo. Quindi il consumatore, ovvero la parte piu' debole del contratto, di regola non ha la possibilita' di apportare modifiche al testo...[..]... la direttiva 87/102 non prescrive che siffatte azioni siano subordinate alla condizione di esclusiva in questione...[...] l'esistenza di un accordo tra creditore e fornitore, sulla base del quale un credito e' concesso ai clienti di detto fornitore esclusivamente da quel creditore, non e' presupposto necessario del diritto per tali clienti di procedere contro il creditore in caso di inadempimento delle obbligazioni che incombono al fornitore al fine di ottenere la risoluzione del contratto di credito e la conseguente restituzione delle somme corrisposte al finanziatore".

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