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Pacchetti turistici. Annullamento del viaggio e diritto al rimborso in caso di irrealizzabilità dello 'scopo di piacere'
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Articolo di Smeralda Cappetti
10 giugno 2015 14:36
 
Nei cosiddetti pacchetti turistici o pacchetti viaggio, il turista ha diritto a risolvere il contratto, con restituzione delle somme anticipate, nel caso di impossibilità ad utilizzare la prestazione. In aggiunta quindi al diritto di recesso entro 14 giorni dalla sottoscrizione (se avvenuta a distanza o fuori dai locali commerciali), il turista ha a disposizione un ulteriore strumento di tutela, di recente derivazione giurisprudenziale.
In tal senso si infatti è pronunciata la Corte di Cassazione con la sentenza 16315 del 24 luglio 2007, accogliendo il principio secondo cui la “finalità turistica” costituisce parte integrante del contratto tra viaggiatore e agenzia. La sopravvenuta impossibilità di usufruire del viaggio costituisce quindi giusta causa di risoluzione, con conseguente diritto alla restituzione delle somme anticipate.
In più occasioni infatti la giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, ha ribadito che nel contratto di viaggio “tutto compreso” la “finalità turistica” (o “scopo di piacere”) non costituisce un irrilevante motivo, ma si sostanzia nell’interesse che lo stesso è funzionalmente volto a soddisfare, connotandone la causa concreta.
Ne discende che che l’irrealizzabilità di tale finalità, per sopravvenuto evento non imputabile alle parti determina, stante il venir meno dell’elemento funzionale dell’obbligazione costituito dall’interesse creditorio (art. 1174 cod. civ.), l’estinzione del contratto per sopravvenuta impossibilità di utilizzazione della prestazione, con esonero delle parti dalle rispettive obbligazioni (cfr. Cass. Civ. 24.07.2013 n. 16315).
Nel caso di specie tale evento è stato ravvisato nel fatto che la sposa, unica figlia e parente più prossima della madre colta da ictus, si trovasse nell’impossibilità temporanea di utilizzare la prestazione oggetto di contratto, per via della necessità – indifferibile e non delegabile a terzi – di accudire la congiunta nel periodo di degenza ospedaliera, di presenziare agli incontri con i medici curanti, e, soprattutto, di prendere decisioni circa scelte terapeutiche da adottare.
Corollario della risoluzione ai sensi dell’art. 1464 cod. civ., è il diritto per il consumatore alla restituzione dell’intero prezzo pagato:
Nel contratto di viaggio vacanza “tutto compreso”, caratterizzato dalla combinazione di trasporto, alloggio ed altri servizi turistici non accessori (itinerario, visite, escursioni con accompagnatori e guide turistiche, ecc.), la “finalità turistica” (o “scopo di piacere”) è l’interesse che il contratto stesso è volto a soddisfare, dunque la sua causa concreta. Ne consegue che la irrealizzabilità di tale finalità per sopravvenuto evento non imputabile alle parti determina, visto il venir meno dell’elemento funzionale dell’obbligazione costituito dall’interesse creditorio, l’estinzione del contratto per sopravvenuta impossibilità di utilizzazione della prestazione, con esonero delle parti dalle rispettive obbligazioni. Rispetto al contratto di organizzazione o di intermediazione, inoltre, nel contratto di viaggio c.d. “pacchetto turistico”, la causa concreta assume rilievo, oltre che come elemento di qualificazione, anche relativamente alla sorte del contratto, quale criterio di relativo adeguamento. L’impossibilità di utilizzazione della prestazione da parte del creditore, quindi, pur se normativamente non prevista, è causa di estinzione dell’obbligazione, autonoma e distinta dalle cause di impossibilità ex art. 1463 c.c. ed art. 1464 c.c. (Nella specie, la Corte ha confermato la legittimità di una pronuncia di scioglimento del pacchetto turistico di due settimane per due persone all’estero, dopo che i turisti, vista l’epidemia in atto nel luogo di destinazione, in accordo con l’agenzia di viaggi, avevano optato per diversa destinazione. La Corte ha altresì rigettato la domanda di pagamento dell’indennità per il recesso da parte del “tour operator”)” (Cass. Civ. Sez. III 24/07/2007, n. 16315).
In caso di sussistenza di eventi che sorgono dopo la sottoscrizione del contratto e che sono in contrasto con la finalità di vacanza (ad es., una epidemia nel luogo di destinazione, oppure un infortunio o malattia del turista ecc.), è quindi possibile chiedere la risoluzione contrattuale. E' bene comunicare l'impedimento al tour operator e all'agenzia di viaggio appena possibile, tramite raccomandata a/r, fornendo anche eventuale documentazione a supporto delle proprie ragioni (es., certificati medici, ecc.).
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